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Concorso per 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano

Data: 29/09/2014

Concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.71 del 12-9-2014)

E' indetto un concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina.

Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:

• sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;
• sia in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";
• abbia l'esercizio dei diritti civili;
• sia di condotta incensurabile;
• sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
• sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
• non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
• rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:

1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia' prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;


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