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N. 729 del 28 ottobre 2005

Data: 28/10/2005

Newsletter della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

L’Euro-Attualità: Dalla Commissione


Concentrazioni: la Commissione respinge le richieste del Portogallo e dell’Italia di esaminare gli effetti che la prevista concentrazione Gas Natural/Endesa eserciterà sui loro mercati
Bruxelles, 27 ottobre 2005. La Commissione europea ha deciso di non essere più idonea delle autorità garanti della concorrenza in Portogallo e in Italia per esaminare gli effetti che eserciterà sui mercati portoghese e italiano la proposta acquisizione di controllo su Endesa da parte di Gas Natural, due società spagnole. Di conseguenza, la Commissione ha respinto la richiesta presentatale dall’autorità portoghese, alla quale ha aderito successivamente l’autorità italiana, di esaminare gli effetti che tale concentrazione eserciterà sui mercati portoghese e italiano. Queste decisioni non pregiudicano la valutazione della Commissione intesa a stabilire se l’operazione Gas Natural/Endesa abbia dimensione comunitaria (e quindi se la concentrazione rientri o no nella competenza esclusiva della stessa Commissione europea). Tale valutazione si fonderà unicamente sul fatto che l’una o l’altra delle due società realizzi o no meno di due terzi del proprio fatturato in un solo Stato membro (la Spagna), effettuando tale calcolo a norma del regolamento UE sulle concentrazioni (articolo 5).
Gas Natural è in posizione dominante nel settore del gas naturale in Spagna, dove è presente anche nei settori della generazione e della vendita di elettricità. Endesa è una delle due massime imprese spagnole nel settore dell’elettricità ed è attiva anche nel settore del gas.
Il 5 settembre 2005 Gas Natural ha annunciato un’offerta di acquisizione di controllo su Endesa. L’operazione è stata notificata il 12 settembre dall’autorità spagnola garante della concorrenza. Tuttavia, Endesa contesta la competenza dell’autorità spagnola di valutare il caso.
Ritenendo che la concentrazione tra Gas Natural ed Endesa non abbia “dimensione comunitaria”, secondo la definizione del regolamento UE sulle concentrazioni, il 20 settembre l’autorità portoghese garante della concorrenza ha inviato alla Commissione la richiesta di valutare gli effetti di tale concentrazione in Portogallo. Tale richiesta era basata sull’articolo 22, paragrafo 1 del regolamento UE sulle concentrazioni.
Il 22 settembre la Commissione ha informato della richiesta di rinvio gli altri Stati membri, dando loro la possibilità di aderirvi. Il 28 settembre l’autorità spagnola garante della concorrenza ha informato la Commissione che non desiderava aderire alla richiesta portoghese. Il 7 ottobre l’autorità italiana garante della concorrenza ha informato la Commissione che desiderava aderire alla richiesta portoghese.
La Commissione ha attentamente valutato, sulla scorta della sua comunicazione sul rinvio in materia di concentrazioni, i) se la concentrazione proposta rischi di falsare la concorrenza in Portogallo e in Italia e ii) se la Commissione stessa sia più idonea a valutare simili effetti.
La Commissione ha deciso di respingere entrambe le richieste, non essendo convinta che tali criteri siano soddisfatti.
Da Rapid *


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