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Concorso per 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale

Data: 21/04/2017

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui:

a. 900 allievi carabinieri
in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;
b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta’, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17;
d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

E’ stabilito in 167 il numero dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1. da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità, ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis e dell’art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3.

All’atto della presentazione della domanda con le modalità di cui all’art. 3, i candidati: debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1; possono esprimere preferenza per la formazione e l’impiego specialistici di cui al comma 2.

Essendo ad essa correlati specifici criteri di selezione e profili d’impiego, l’esercizio di tale facoltà non e’ consentito ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, let. d. e produce effetti irretrattabili e vincolanti ai fini della designazione dei vincitori di concorso da avviare ai percorsi formativi e d’impiego di cui al comma 2, la cui selezione sara’ operata con le modalità indicate agli articoli 13 e 16. 4.

Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l’anno 2017.

In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale.


Per ulteriori informazioni potete consultare il seguente link.


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