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Lavoro occasionale di tipo accessorio

Data: 22/07/2009

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.
La Legge n. 133/2008 e la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 hanno successivamente ampliato la platea dei prestatori. Alcune circolari Inps hanno esteso l'applicazione della norma ad altri settori:

Vantaggi
• Per il datore di lavoro
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
• Per il lavoratore
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:
- famiglie
- privati
- aziende
- imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi
- imprenditori agricoli
- enti senza fini di lucro
- enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà - comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

I soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
- pensionati
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio
- studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/2008). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, (comma 1, lettera e, art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

Altre tipologie di prestatori, comprese le casalinghe, i disoccupati (titolari di disoccupazione ordinaria o a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura ed edilizia), e – sperimentalmente per l’anno 2009 – i cassintegrati e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Secondo le fattispecie previste, possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche tutti i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro per singolo committente nell’anno solare;
• nel caso di cassaintegrati o lavoratori in mobilità fino ad un limite economico di 3.000 euro per anno solare.


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