English version

Efficienza energetica negli edifici: il lavoro va iniziato adesso

Data: 14/10/2010

Un esame della Direttiva 2010/31/Ce, che impatterà, quando recepita, sia sul sistema industriale, sia sui consumatori. Costruire edifici sarà più articolato, ma più sano, anche per il business.

Dario Colombo


04 Ottobre 2010

Lara Comi, europarlamentare italiana, è vicepresidente della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, e anche membro sostituto della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
La sua attivià a Bruxelles e a Strasburgo l'ha portata, quindi, al cospetto delle tematiche toccate dalla Direttiva 2010/31/Ce sotto un doppio profilo: quello industriale e quello dei consumatori. Costruttori e abitanti: un cerchio che si chiude.

È stato logico, quindi, rivolgerle alcune domande in relazione al recepimento della direttiva che promette di cambiare il modo in cui gli edifici dovranno essere concepiti e costruiti. Comi è consapevole della portata della direttiva, tant'è che già nel luglio scorso si è fatta motore di un incontro in Regione Lombardia per mettere le associazioni di settore, gli operatori di industria e la politica allo stesso tavolo, quello della consapevolezza che ci attendono anni di lavoro sul tema.

Cosa sta accadendo negli altri stati membri sul piano del recepimento della direttiva? Ha raccolto riscontri oggettivi in tal senso?

In questo momento è difficile conoscere la risposta a questo quesito in quanto la Direttiva in oggetto, sebbene entrata in vigore lo scorso 8 luglio, dovrà essere adottata da parte degli Stati Membri solo a partire dal 9 luglio 2012, data in cui la precedente Direttiva 2002/91/CE sarà definitivamente abrogata, e applicata a partire dal 9 gennaio 2013. È plausibile, quindi, pensare che gli Stati Membri stiano a oggi pianificando gli iter normativi e le politiche di risparmio energetico nell'edilizia necessari a tale scopo.

La direttiva andrà a influire sull'attestato di prestazione energetica e sulle certificazioni in essere nel nostro Paese. Prevede un lavoro intenso di sintonizzazione e di allineamento a livello regionale?

La nuova Direttiva è stata emanata con lo scopo di chiarire, rafforzare e ampliare il campo d'applicazione della precedente Direttiva 2002/91/CE. In quest'ottica, le nuove disposizioni rappresentano una sorta di naturale evoluzione di quanto stabilito nel 2002 per indirizzare le politiche a medio e lungo termine degli Stati Membri in materia di risparmio energetico nell'edilizia. Le novità introdotte circa gli Attestati di Prestazione Energetica (Ape) sono minime. I contenuti obbligatori restano pressoché invariati, tant'è che gli attestati rilasciati, e che continueranno a esserlo con l'attuale procedura, in conformità alla precedente Direttiva 2002/91/CE, restano validi fino alla loro scadenza. Per ciò che concerne i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, dovranno essere fissati dai singoli Stati Membri e applicati a tutti gli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, anche con superficie inferiore a 1.000 metri quadri e ai sistemi tecnici. In sostanza, pur continuando a delineare la possibilità d' escludere determinate categorie di edifici, tra cui gli edifici d'interesse storico-artistico, quelli di culto, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli, gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all'anno e i fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 metri quadri, a partire dall'adozione della Direttiva 2010/31/CE, viene meno l'obbligatorietà del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica solo per quegli edifici di grande dimensione. In merito, poi, alla definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica, la Direttiva, allo scopo di ridurre l'ampio divario tra i risultati dei diversi Stati Membri in questo settore e auspicando un avvicinamento di tali strumenti di valutazione, prescrive, per i metodi di calcolo dei requisiti minimi, la conformità a quanto indicato nell'Allegato 1. Pur lasciando l'autonomia agli Stati Membri e alle regioni di legiferare in materia, in sostanza, si obbliga al rispetto di una serie di indicazioni generali per la definizione dei requisiti minimi. D'altra parte, già con il DM del 26 giugno del 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano aveva attivato, con lo stesso fine, i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali in materia di certificazione energetica degli edifici. Il calcolo delle prestazioni energetiche edilizie deve affiancare al già esistente concetto di riscaldamento quello di raffrescamento.


Potete continuare a leggere l'articolo sul sito sottostante.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,75_ART_860,00.html


Pagina precedente