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Violazione su marchio comunitario: la sentenza ha effetto europeo

Data: 10/11/2010

La decisione di un Tribunale nazionale competente che vieta all'autore di una violazione di continuare a usare un marchio comunitario registrato, ha effetti in tutta l'Unione europea.


10 Ottobre 2010

Nella causa Chronopost contro Dhl Express France per utilizzo di un marchio già registrato, il tribunale de Grande Istance di Parigi, in qualità di tribunale dei marchi comunitari, ha dichiarato che esisteva una contraffazione del marchio vietando, così, a Dhl di continuare le attività costitutive della contraffazione e imponendo una penale.

Il regolamento sul marchio comunitario prevede titolo di proprietà intellettuale uniforme che produce effetti in tutto il territorio dell'Unione europea e istituisce, per la sua tutela, un sistema giurisdizionale specializzato strutturato su due livelli.

Da un lato, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Uami) si pronuncia sulle controversie tra un soggetto privato e l'amministrazione responsabile della tenuta del registro dei marchi comunitari. Dall'altro, i tribunali dei marchi comunitari dirimono le controversie che sorgono tra privati.

Ai sensi del regolamento, i tribunali dei marchi comunitari che accertino una contraffazione o una minaccia di contraffazione di un marchio comunitario emettorno un'ordinanza per proibire all'autore di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono una minaccia. Inoltre, possono anche adottare le misure idonee ad assicurare l'osservanza del divieto.

Nelle conclusioni presentate dall'avvocato generale del caso suddetto sono state fatte due considerazioni: in primo luogo un divieto pronunciato da un tribunale nazionale in qualità di tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio dell'Unione europea. Ma, nell'ipotesi che la contraffazione o la reazione alla contraffazione si limitasse ad uno spazio geografico o linguistico particolare, la decisione del Tribunale sarebbe limitata territorialmente.

In secondo luogo, l'avvocato ritiene che le misure coercitive abbiano effetto nel territorio in cui è stato accertato l'atto di contraffazione e deciso il divieto.
Tuttavia, per assicurare il rispetto del divieto, il tribunale dello Stato in cui è stato violato il divieto è obbligato a riconoscere gli effetti della penale formulata dal tribunale dei marchi comunitari.

Al contempo, misure di tale natura devono adattarsi alle specificità di ogni ordinamento giuridico. Pertanto, il tribunale dello Stato in cui il divieto è stato violato, qualora il diritto lo consenta, si limiterà a riconoscere la decisione e ad applicare la penale al caso concreto. Al contrario, qualora il suo diritto interno non preveda una misura di tale natura, dovrà conseguire l'obiettivo repressivo conformemente alle disposizioni del suo diritto interno.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,73_ART_906,00.html


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