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Ritardi nei pagamenti: la soluzione è prossima

Data: 10/11/2010

L'accordo riguardante il problema del ritardo dei pagamenti nelle mani del Parlamento europeo per il via libera. Fissato a 30 giorni il limiti entro il quale pagare. Stabiliti, inoltre, tasso di interesse in caso di ritardo e periodo di verifica di idoneità delle merci.


05 Ottobre 2010

Le piccole e medie imprese spesso sono costrette a far fronte a gravi problemi finanziari a causa del pagamento di fatture che avviene in ritardo.

È da più di un anno che il Parlamento europeo lavora per far entrare in vigore regole chire e severe sui termini di pagamento.

Recentemente la Commissione per il mercato interno (Imco) ha votato per approvare l'accordo raggiunto con il Consiglio il 13 settembre. L'accordo è stato accolto favorevolmente da tutti i gruppi politici ed è stato approvato all'unanimità.

Le nuove norme prevedono una migliore solvibilità e consentono alle piccole e medie imprese di promuovere una maggiore innovazione e l'occupazione
Mirano, inoltre, a garantire trasparenza e condizioni di parità. Non solo, stabiliscono anche periodi di verifica e il tasso di interesse che scatta dopo i 30 giorni.

In particolare nel caso di rapporti business-to-business il periodo è di 30 giorni a meno che non risulta diversamente stabilito nel contratto.
Se entrambe le parti sono d'accordo, è possibile salire a 60 giorni.
Il periodo di pagamento può essere prorogato oltre i 60 giorni solo se espressamente concordato con il creditore e il debitore nel contratto e purché questo non vada a scapito del creditore.

Nel caso di public-to-business il periodo di pagamento è sempre di 30 giorni e non oltre il limite massimo di 60 giorni, termine che deve essere espressamente concordato e obiettivamente giustificato nel contratto.

Gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria possono scegliere un periodo fino a 60 giorni. Questo a causa della particolare natura di questi enti finanziati attraverso i rimborsi nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

Per quanto concerne tasso di interesse e risarcimento, il Parlamento ha spinto il Consiglio ad accettare un tasso di interesse previsto dalla legge maggiorato di almeno l'8%. Il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo fisso di 40 euro, come compensazione per i costi di recupero.
Il periodo di verifica per accertare che i prodotti o servizi siano conformi a quanto specificato nel contratto è fissato a 30 giorni.
Questo periodo può essere prorogato nel caso di appalti particolarmente complessi, ma solo se espressamente indicato e purché non arrechi danno al creditore.

L'accordo con il Consiglio deve ora essere approvato dal Parlamento alla seconda plenaria di ottobre.
Dopodiché la direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue.
Gli Stati membri avranno due anni per attuare le nuove misure.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_901,00.html


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