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Lavorare in cielo stanca: maggiore protezione sociale

Data: 27/04/2012

Basta scappatoie per le compagnie low cost: hostess, steward e piloti saranno soggetti alle norme di sicurezza sociale del paese dove abitualmente cominciano e terminano la loro giornata lavorativa.


19 Aprile 2012


Secondo le nuove regole sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale votate dal Parlamento europeo con una risoluzione legislativa adottata in prima lettura con 540 voti a favore, 19 contrari e 30 astensioni, hostess, steward e piloti saranno soggetti alle norme di sicurezza sociale del paese dove abitualmente cominciano e terminano la loro giornata lavorativa.

Il regolamento sottolinea il diritto al sussidio di disoccupazione per i lavoratori autonomi transfrontalieri.
Il nuovo regolamento introduce il concetto di base di servizio, per garantire al personale di volo accesso ai diritti di sicurezza sociale.

La base di servizio è il luogo dove i piloti e i membri d'equipaggio "solitamente iniziano e concludono un periodo di servizio" e "nel quale l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato".

Finora alcune scappatoie legali nella legislazione europea hanno consentito ad alcune compagnie aeree low cost di applicare i sistemi di sicurezza sociale meno onerosi, indipendentemente dalla base di servizio del membro d'equipaggio.

Il regolamento si concentra anche sulla situazione dei lavoratori autonomi transfrontalieri (il lavoratore che fa ritorno al suo paese natale almeno una volta la settimana) per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni di disoccupazione. In Italia un sussidio di disoccupazione per i lavoratori autonomi non è previsto.
Ma secondo il testo un lavoratore autonomo che lavora in un paese dell'Ue diverso da quello d'origine, dove paga i contributi necessari al sussidio di disoccupazione, e che ritorna nel proprio paese, dove un simile sostegno finanziario non è previsto, avrebbe il diritto a ricevere ugualmente il sussidio, pagato dall'ultimo paese dove ha esercitato la sua attività.
Un tale provvedimento si potrebbe applicare anche all'Italia.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_1982,00.html


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