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A che punto è Schengen

Data: 29/05/2012

La Commissione europea ha verificato per la prima volta lo stato di salute dell'area di libera circolazione.


16 Maggio 2012


La Commissione europea ha adottato la sua prima panoramica sul funzionamento dello spazio Schengen.
Si tratta di un controllo biannuale che contribuirà a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione fra i paesi partecipanti a Schengen.
La prima relazione è relativa al periodo che va dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012.

I risultati
La pressione alle frontiere esterne Schengen si concentra su un numero limitato di punti critici, in particolare la via del Mediterraneo orientale verso la Grecia attraverso la Turchia. Negli ultimi tre mesi del 2011 sono stati individuati quasi 30.000 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne, di cui il 75% circa sulla via del Mediterraneo orientale.
A seguito dei gravi problemi riscontrati in Grecia la Commissione ritiene che debba essere mantenuto l'impegno nel controllo, soprattutto, delle frontiere esterne terrestri e marittime. L'Unione europea deve quindi continuare a sostenere gli sforzi della Grecia nella gestione delle frontiere esterne, in particolare aiutando il paese a utilizzare in modo più efficiente i fondi europei per la gestione dell'immigrazione.

Nei sei mesi interessati dalla relazione, i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati due volte: dalla Francia al confine con l'Italia (per il G 20 del 3-4 novembre 2011), e dalla Spagna alle frontiere con la Francia e negli aeroporti di Barcellona e Gerona (per la riunione della Banca centrale europea del 2-4 maggio 2012).

In numerosi Stati partecipanti a Schengen è stata verificata l'applicazione corretta delle norme (attraverso il meccanismo di valutazione Schengen) nei seguenti settori: frontiere aeree in Ungheria, a Malta e in Slovenia; visti nella Repubblica Ceca, in Ungheria, a Malta e in Slovenia; Sis/Sirene in Finlandia e Svezia; cooperazione di polizia a Malta, in Slovenia, Svezia, Islanda e Norvegia; protezione dei dati nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Polonia, Slovacchia e Islanda.

Pur essendoci spazio per miglioramenti nessuna delle valutazioni ha individuato carenze che richiederebbero un intervento immediato della Commissione. L'avvio del sistema di informazione visti (Vis), l'11 ottobre 2011, ha avuto esiti postivi nella prima regione di sviluppo (Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia).
Entro due anni tutte le sedi consolari degli Stati Schengen nel mondo dovrebbero essere collegate al sistema di informazione visti.

La Commissione europea sottolinea la necessità che uno Stato membro informi tempestivamente gli altri e la Commissione stessa, in merito alle decisioni che intende prendere riguardo al rilascio dei permessi di soggiorno.
Se un migrante non soddisfa le condizioni per circolare nello spazio Schengen, lo Stato membro che concede un permesso di soggiorno (temporaneo) dovrebbe scegliere di rilasciare un tipo di permesso non equivalente a un visto per soggiorni di breve durata.
Lo Stato membro dovrebbe inoltre informare il titolare di tali documenti, in modo adeguato ed efficace, in merito alle condizioni in base a cui può (o non può) viaggiare nello spazio Schengen.

Gli Stati membri possono esercitare poteri di polizia nelle zone di frontiera interne per verificare il diritto di una persona di soggiornare nel territorio.
Tali controlli possono tuttavia essere solo a campione, in funzione della valutazione del rischio. Nel valutare la compatibilità dei controlli di polizia nelle zone di frontiera interna con le norme Schengen è necessario esaminare come questi vengono attuati nella pratica.

La Commissione ha bisogno di ottenere dagli Stati membri interessati concrete informazioni statistiche: può chiedere loro di fornire dati sui controlli effettuati alle frontiere in un dato periodo di tempo e sul modo in cui essi hanno contribuito al raggiungimento degli scopi stabiliti nella legislazione o nelle strategie nazionali, ad esempio nella lotta contro la criminalità transfrontaliera.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_2010,00.html


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