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Aiuti di Stato: cosa dice Bruxelles all'Italia

Data: 08/01/2013

Le decisioni della Commissione europea riguardo le esenzioni Ici ed Imu, i sostegni all'agricoltura post-sisma, aeroporti milanesi e porto di Augusta.


19 Dicembre 2012


La Commissione europea ha giudicato incompatibili con le norme Ue in materia di aiuti di Stato le esenzioni concesse agli enti non commerciali per fini specifici, previste dal 2006 al 2011 dal regime italiano di imposte comunale sugli immobili (Ici).
Da quando la Commissione ha avviato un'indagine nell'ottobre 2010, l'Italia ha modificato il sistema ed ha adottato una nuova normativa in materia di imposta municipale sugli immobili (Imu) che non comporta la presenza di aiuti di Stato in quanto le esenzioni si applicano solo agli immobili in cui si svolgono attività non economiche.
Per il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per la Concorrenza, Joaquín Almunia: «Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante, di cui il regime italiano di imposte sugli immobili tiene conto. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti. La nuova normativa italiana sulla tassazione dei beni immobili garantisce che ciò non avvenga».
La Commissione ha riscontrato che l’Imu è conforme alle norme Ue in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica.
Queste salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’Imu concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato.

2,66 miliardi di euro di aiuti all'agricoltura
La Commissione europea ha anche autorizzato l’Italia ad attuare un regime di aiuti di Stato per 2,66 miliardi di euro a sostegno della ripresa dell’agricoltura italiana dai danni provocati dai terremoti che hanno colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio 2012.
Il regime, che prevede la concessione di aiuti a oltre 1.000 imprese agricole attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è stato giudicato dalla Commissione compatibile con la normativa dell’Ue sugli aiuti di Stato al settore dell’agricoltura e silvicoltura.
La misura autorizzata, che offre una compensazione per i danni materiali e i danni economici provocati dai terremoti e dalle successive scosse di assestamento, è volta a riportare le imprese colpite alla situazione precedente la calamità naturale e a consentire loro di riprendere l’attività, senza tuttavia conferire loro per questo un vantaggio supplementare.
L’aiuto è concesso mediante sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, garanzie e leasing finanziario agevolato. L’entità del danno è stabilita in ogni singolo caso.
L’importo della compensazione ricevuta non può superare l’entità totale dei danni provocati dalla calamità naturale.
Le autorità italiane hanno confermato che si terrà conto delle norme relative al cumulo degli aiuti e che l’importo complessivo della compensazione ricevuta da un singolo beneficiario da fondi pubblici combinati con indennità assicurative non supererà comunque il 100% dei danni accertati.

Il caso Sea Handling
La Commissione europea ha poi stabilito che l’aiuto di Stato dell’importo pari a circa 360 milioni di euro concesso tra il 2002 e il 2010 da Sea, l’operatore pubblico che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, alla sua controllata Sea Handling, operatore dell’assistenza a terra in tali aeroporti, è incompatibile con le norme Ue in materia di aiuti di Stato.
L’indagine della Commissione ha rivelato che gli apporti di capitale effettuati dagli azionisti pubblici di Sea Handling hanno procurato un indebito vantaggio economico a Sea Handling rispetto ai concorrenti che operano senza sovvenzioni da parte dello Stato.
Sea Handling deve quindi restituire l’importo che le ha procurato tale indebito vantaggio con gli interessi.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_2274,00.html


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