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La cooperazione rafforzata per l'imposta sulle transazioni finanziarie

Data: 19/02/2013

La Commissione europea espone i dettagli per omogeneizzare l’Itf negli undici paesi Ue che adotteranno l'Itf. Aliquote: 0,1% per azioni e obbligazioni, 0,01% per derivati. Valgono il principio di residenza e quello di emissione.


15 Febbraio 2013


Una proposta adottata dalla Commissione europea spiega i dettagli dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) da introdurre nel quadro di cooperazione.
La proposta segue l'accordo raggiunto il mese scorso dai ministri delle finanze dell'Ue per consentire agli 11 Stati membri di procedere all'introduzione di una Itf nel quadro di una cooperazione rafforzata: Italia, Francia, Germania, Belgio, Austria, Slovenia, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Spagna, Estonia.

Perché la Itf
La Itf ha tre obiettivi: rafforzare il mercato unico riducendo il numero di impostazioni nazionali divergenti in materia di tassazione delle transazioni finanziarie; garantire che il settore finanziario fornisca un contributo giusto alle entrate pubbliche; sostenere le misure regolamentari incoraggiando il settore finanziario a impegnarsi in attività più responsabili, orientate verso l'economia reale.

Come richiesto dagli undici stati membri che procederanno con l'applicazione dell'imposta, il testo della direttiva rispecchia il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria presentata dalla Commissione nel settembre 2011.

È mantenuto l'approccio di assoggettare tutte le transazioni per le quali esista un collegamento con la zona di applicazione (zona Itf), così come sono mantenute le aliquote dello 0,1% per le azioni e obbligazioni e dello 0,01% per i derivati.

Una volta applicata dagli 11 Stati membri, l'imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe produrre entrate di 30-35 miliardi di euro l'anno.

Le modifiche alla proposta originaria
La proposta contiene alcune modifiche limitate rispetto alla proposta originaria, dovute al fatto che l'imposta sarà attuata su una scala geografica ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto.

I cambiamenti sono indirizzati a garantire chiarezza giuridica e a rafforzare le disposizioni anti-elusione e anti-abusi.

Come nella proposta originaria sono previste reti di sicurezza contro il trasferimento delle attività del settore finanziario.

Principio di residenza
Si applicherà il principio di residenza: l'imposta sarà dovuta se una delle parti della transazione è stabilita in uno Stato membro partecipante, indipendentemente dal luogo in cui l'operazione ha luogo.
Ciò vale sia se un ente finanziario coinvolto nell'operazione è esso stesso stabilito nella zona Itf, sia se tale ente agisce per conto di una parte stabilita in tale zona.

Principio di emissione
Come ulteriore salvaguardia contro l'elusione la proposta aggiunge anche il principio di emissione: gli strumenti finanziari emessi negli 11 Stati membri saranno tassati quando sono negoziati, anche se quanti li negoziano non sono stabiliti nella zona Itf.

Economia reale: a chi non si applica
Per proteggere l'economia reale la Itf non si applicherà alle attività finanziarie quotidiane dei cittadini e delle imprese come prestiti, pagamenti, assicurazioni, depositi.
Né si applicherà alle tradizionali attività bancarie d'investimento nel quadro della raccolta di capitali o alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito di ristrutturazioni.
La proposta esclude le attività di rifinanziamento, la politica monetaria e la gestione del debito pubblico: le operazioni effettuate con le banche centrali e la Bce, con la European Financial Stability Facility e con il meccanismo europeo di stabilità, e le operazioni con l'Unione europea sono esonerate dall'imposta.

I prossimi passi
La direttiva proposta sarà ora discussa dagli Stati membri, in vista della sua attuazione nel quadro di una cooperazione rafforzata.
Tutti i 27 Stati membri possono partecipare ai dibattiti, ma solamente gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata disporranno di un voto e devono decidere all'unanimità prima che l'attuazione sia possibile.
Sarà consultato anche il Parlamento europeo.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_2333,00.html


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