English version

Fermata d'autobus: passeggeri più protetti nell'Ue

Data: 05/03/2013

In vigore dal primo marzo il regolamento che tutela i cittadini che utilizzano il bus in Europa. Fra le novità, rimborso del biglietto per ritardi di due ore nelle tratte sopra i 250 Km e adeguata assistenza.


04 Marzo 2013


Il primo marzo è entrato in vigore il regolamento Ue n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, adottato da Parlamento europeo e Consiglio, il 16 febbraio 2011.

Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri.

Per il Vicepresidente della Commissione europea Siim Kallas, responsabile per i Trasporti, «l'Ue è ora la prima regione del mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto».

Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus, infatti, stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo.

In dettaglio, i nuovi diritti riguardano
- la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
- il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta;
- informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio e informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
- il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all'ora di partenza prevista (applicabile per distanze superiori a 250 km);
- il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all'ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile per distanze superiori ai 250 km);
- un'adeguata assistenza (ristoro, pasti, bevande e, ove necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
- un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
- l'istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l'applicazione del regolamento e di imporre sanzioni.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_2351,00.html


Pagina precedente