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Data: 11/07/2005

Ambiente: l’Italia di nuovo nel mirino dell’Ue
Bruxelles, 11 luglio 2005. La Commissione ha adottato una serie di decisioni riguardanti procedimenti di infrazione in campo ambientale nei confronti di vari Stati membri. Le richieste formali relative al recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rumore ambientale, accesso del pubblico alle informazioni ambientali, valutazione strategica ambientale sono giunte a diversi Stati membri, tra cui l’Italia.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Nel 2002 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva (2002/96/CE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che impone agli Stati membri di istituire sistemi per la raccolta di questi rifiuti entro agosto 2005, assicurandone il reimpiego, il recupero e il riciclaggio e provvedendo al corretto smaltimento dei rifiuti rimanenti. Una modifica del 2003 alla direttiva RAEE (2003/108/CE) chiarisce ulteriormente gli obblighi in merito al finanziamento di apparecchiature professionali (non domestiche).
Insieme alla direttiva RAEE il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che a partire dal 1° luglio 2006 vieta l’uso di determinate sostanze per favorire il riciclaggio e ridurre le emissioni quando i rifiuti restanti sono interrati o inceneriti. Le sostanze vietate includono metalli pesanti e un certo numero di sostanze chimiche industriali pericolose, che possono causare l’asma e il cancro e danneggiare il cervello, il fegato, i reni, il sistema nervoso e quello cardio-vascolare.
Nell’Ue i rifiuti elettronici sono la categoria di rifiuti che aumenta con più rapidità, facendo registrare un tasso del 3-5% all'anno, tre volte superiore ai rifiuti normali. Attualmente ogni cittadino dell’Ue produce tra 17 e 20 kg di questi rifiuti all'anno. Il 90% circa è ancora interrato, incenerito o ritirato senza pretrattamento: in questo modo le sostanze che vi sono contenute possono contaminare il suolo, l’acqua e l’aria, diventando così un rischio per la salute umana.
Le tre direttive comunitarie dovevano essere recepite entro il 13 agosto 2004. Francia, Italia e Regno Unito non le hanno recepite; la Finlandia non le ha ancora recepite nella provincia di Åland; la Grecia ha già recepito la direttiva RAEE e quella sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma non la modifica alla direttiva RAEE; Estonia, Malta e Polonia hanno recepito la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ma non la RAEE e la relativa modifica.
La Commissione ha quindi inviato un parere motivato agli otto Stati membri.
Rumore ambientale
La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale definisce un'impostazione comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. Gli Stati membri sono tenuti a seguire metodologie comuni per tracciare una mappa delle zone più a rischio di inquinamento acustico, tutelare il diritto del pubblico a essere informato e consultato e attuare piani d'azione a livello locale. Questa direttiva rappresenterà inoltre la base per l'elaborazione di provvedimenti comunitari relativi alle sorgenti di rumore.
Poiché Austria, Belgio, Repubblica ceca, Finlandia (nella provincia di Åland), Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito non hanno attuato la direttiva entro il termine fissato (18 luglio 2004), la Commissione ha inviato loro un parere motivato.
Accesso del pubblico alle informazioni ambientali
La direttiva 2003/4/CE concede ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali che le autorità pubbliche detengono o producono, come i dati sulle emissioni, l’impatto che esse hanno sulla salute dei cittadini e i risultati delle valutazioni d’impatto. La direttiva rispecchia le disposizioni della convenzione di Aarhus del 1998, di cui la Comunità europea è parte contraente dal maggio 2005.
La direttiva dimezza (da due mesi a un mese) i tempi entro i quali le autorità pubbliche devono presentare le informazioni richieste e chiarisce in quali casi le autorità possono rifiutarsi di diffonderle: in genere l'accesso alle informazioni è consentito solo se l'interesse pubblico è superiore all’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle.
Il testo impone anche agli Stati membri di istituire una procedura di riesame in caso di ricorso del pubblico contro atti o omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta di informazioni ambientali.
La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nei vari ordinamenti nazion


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