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IVA - La Commissione porta avanti le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e del Portogallo - continua

Data: 08/07/2005

In tal caso, i servizi in questione non dovrebbero essere affatto soggetti ad IVA (a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva IVA).
Tuttavia, nella loro risposta alla lettera di costituzione in mora inviata dalla Commissione nel quadro della presente procedura, le autorità portoghesi hanno affermato che i due ponti a pedaggio attuali sono in effetti gestiti da un'impresa commerciale di proprietà di un consorzio privato. In tal caso, i servizi in questione dovrebbero essere soggetti all'aliquota IVA normale.
Le autorità portoghesi sostengono inoltre che, in base alle disposizioni transitorie della sesta direttiva IVA, il Portogallo ha il diritto di applicare ai servizi in questione un'aliquota ridotta, non inferiore al 12%. La Commissione tuttavia, in primo luogo, ritiene che nella fattispecie il Portogallo non abbia il diritto di applicare tali disposizioni transitorie (e sia quindi obbligatoria l'aliquota normale) e, in secondo luogo, osserva che, anche se la posizione portoghese dovesse essere considerata valida e le disposizioni transitorie fossero ritenute applicabili, l'aliquota del 5% attualmente in vigore in Portogallo non risulterebbe in alcun modo applicabile in quanto, come indicato sopra, sarebbe soltanto possibile applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 12%.
Informazioni aggiornate sulle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri si possono trovare sul seguente sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
Da Rapid *

* Rapid è un database gestito dal servizio Stampa e Comunicazione della Commissione europea che fornisce quotidianamente informazioni sulle attività dell'Unione europea così come presentate nei comunicati ufficiali delle istituzioni. Il servizio è disponibile all’indirizzo: http://europa.eu.int/rapid/


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