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L’Euro-Informazione

Data: 10/10/2005

Dalla Corte di giustizia

La normativa belga che rifiuta l'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro che ha terminato i suoi studi secondari in tale altro Stato è incompatibile col diritto comunitario

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 258/04

La normativa belga prevede la concessione ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono in cerca di prima occupazione un'indennità di disoccupazione, designata con l'espressione «allocations d'attente» (indennità di disoccupazione giovanile). Per essere ammesso al godimento di tale indennità, il giovane che ha seguito studi o una formazione in un altro Stato membro dell'Unione europea deve dimostrare che questi studi o questa formazione sono dello stesso livello ed equivalenti a quelli dispensati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una Comunità del Belgio; egli deve anche – al momento della domanda – essere a carico, in qualità di figlio, di lavoratori migranti che risiedono in Belgio.
Dopo aver terminato i suoi studi secondari in Grecia, il sig. Ioannidis, cittadino greco, è arrivato in Belgio nel 1994. Il titolo di studi che gli è stato rilasciato in Grecia è stato riconosciuto equivalente al certificato omologato di insegnamento secondario superiore che dà accesso in Belgio all'insegnamento superiore di tipo breve. A conclusione di un ciclo triennale di studi, egli ha ottenuto, in Belgio, il diploma di specializzazione in chinesiterapia.
Egli ha anche seguito in Francia una formazione retribuita in rieducazione vestibolare. Nel 2001, dopo essere ritornato in Belgio, il sig. Ioannidis ha presentato all'Office national de l'emploi (ONEM) una domanda di indennità di disoccupazione giovanile. L'ONEM ha respinto tale domanda poiché il sig. Ioannidis non aveva terminato i suoi studi secondari in un istituto d'insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre Comunità del Belgio, come richiede la normativa belga.
La cour du travail di Liegi, adita in secondo grado, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario si opponga a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro che è alla ricerca di una prima occupazione, per il solo motivo che l'interessato ha terminato i suoi studi secondari un altro Stato membro.
Innanzi tutto, la Corte sottolinea che i cittadini di uno Stato membro alla ricerca di occupazione in un altro Stato membro rientrano nel campo di applicazione del Trattato CE e, pertanto, beneficiano del diritto alla parità di trattamento. Inoltre, la Corte fa presente che il principio di parità di trattamento vieta non solo le discriminazioni palesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduce di fatto allo stesso risultato.
La normativa belga introduce una disparità di trattamento tra i cittadini che hanno terminato i loro studi di ciclo secondario in Belgio e quelli che li hanno completati in un altro Stato membro: solo i primi hanno diritto all'indennità di disoccupazione giovanile. Questa condizione può essere più facilmente soddisfatta dai cittadini nazionali e rischia di sfavorire soprattutto i cittadini di altri Stati membri.
Una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale. È legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell'esistenza di un nesso reale tra chi richiede la detta indennità e il mercato geografico del lavoro. Tuttavia, un'unica condizione relativa al luogo di conseguimento del diploma di maturità presenta un carattere troppo generale ed esclusivo. Essa privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra chi richiede l'indennità di disoccupazione giovanile ed il mercato geografico del lavoro, escludendo ogni altro elemento rappresentativo. Essa eccede così quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.
In ogni caso, il fatto che i genitori del sig. Ioannidis non siano lavoratori migranti residenti in Belgio non può giustificare il rifiuto dell'indennità. Questa condizione non può essere giustificata con l'intento di assicurarsi dell'esistenza di un nesso reale tra chi chiede l'indennità e il mercato geografico del lavoro, poiché non si può escludere che una persona, la quale, dopo un ciclo di studi secondari terminato in uno Stato membro, continua studi superiori in un altro Stato membro e ivi ottiene un diploma, sia in grado di giustificare un nesso reale con il mercato del lavoro in tale Stato, anche se non è a carico di lavoratori migranti resid

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