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Come iscriversi all’elenco della legge 125

Data: 15/02/2016

Due settimane fa sono state rese note dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione (AICS) le modalità d’iscrizione all’elenco delle organizzazioni non profit della società civile riconosciute soggetti della cooperazione allo sviluppo. Le organizzazioni che vogliono iscriversi all’elenco dovranno presentare una serie di documenti a supporto della richiesta che può essere effettuata in qualunque momento dell’anno. Diversa la procedura per le ONG già idonee alla data del 31 dicembre scorso che prevede la presentazione di una semplice domanda entro il prossimo 1 marzo. Vediamo nel dettaglio cosa è necessario fare per ottenere l’iscrizione all’elenco.


ONG già idonee al 31 dicembre 2015 (ex legge 49/87)
Le ONG devono presentare domanda d’iscrizione all’elenco entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto, indicando nella domanda il numero del decreto di riconoscimento di idoneità ai sensi della 49/87 e, qualora siano intervenute variazioni di Statuto, Sede Sociale legale o operativa, rappresentante legale, organi statutari allegare alla domanda anche la relativa documentazione. Di seguito le risposte alle domande frequenti redatte dall’AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale).

Entro quando deve essere inviata la domanda?
Non è stata comunicata ufficialmente la data di scadenza dei 30 giorni, ma nel sito dell’Agenzia nel comunicato del 2 febbraio, si dice che il decreto è stato emanato il 29 gennaio, ma pubblicato il 2 febbraio 2016. Perciò i 30 giorni scadrebbero il 1° marzo 2016 (30 giorni dalla data di pubblicazione).

Come va inviata la domanda?
Su carta intestata della Ong, alla AICS mezzo PEC: [email protected]

Quale formulario si deve usare?
Si usa l’allegato I. Domanda di iscrizione/permanenza completo delle due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che sono parte integrante della stessa domanda. Si tratta di 5 pagine.

Dove si inserisce nella domanda il numero del decreto di riconoscimento di idoneità ai sensi della 49/1987?
Non ci sono indicazioni esplicite, ma potrebbe essere aggiunto un punto alle 11 dichiarazioni previste nella prima parte della domanda.

Bastano le tre firme richieste nelle domanda?
No, ogni pagina deve essere timbrata e siglata dal legale rappresentante.

Gli atti di notorietà devono essere completati con copia di un documento del legale rappresentante?
Sì, serve la fotocopia non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale.

E’ necessario fare una lettera di accompagnamento?
E’ meglio farla, in essa si potrà ripetere il proprio n° di decreto di idoneità e annunciare i documenti allegati relativi alle variazioni statutarie o di legale rappresentanza inseriti oltre la domanda stessa

Dobbiamo aspettare una risposta per considerarci iscritti all’Elenco?
No, dopo 30 giorni dall’invio della domanda vale il silenzio assenso.

Quando dovremo inviare la prossima Relazione Annuale?
Le linee guida non lo dicono. L’interpretazione fin qui data dall’Agenzia, in via informale, è per il 15 maggio 2018. Ma questa parte sarà sicuramente rivista, perché le norme attuali sono contraddittorie.

Cosa succede se una Ong non presenta la domanda entro il primo marzo?
Potrà presentare domanda in qualsiasi momento come le altre organizzazioni, ma dovrà produrre anche tutti gli allegati richiesti nel capo IV comma I ISCRIZIONE, e l’Agenzia avrà 90 giorni di tempo per esaminare l richiesta e accettare l’iscrizione.


Altre organizzazioni
La domanda d’iscrizione redatta in lingua italiana secondo l’Allegato I a firma del Legale Rappresentante dovrà essere inviata per PEC a [email protected].

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione in versione originale o copia autenticata:
• atto costitutivo e statuto;
• bilanci analitici relativi all’ultimo triennio;
• relazione sullo stato di avanzamento delle attività in corso, predisposta secondo il modello in Allegato II.

L’Agenzia ha 90 giorni di tempo per esaminare la richiesta e comunicare al richiedente le proprie determinazioni in merito.

Linee Guida
Allegato I
Allegato II


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