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L’Euro-Informazione

Data: 19/10/2005

Dalla Corte di giustizia

Un’autorità pubblica non può attribuire senza previo espletamento di gara una concessione di pubblici servizi a una società se l’operazione non ha rilevanza puramente interna (in house)

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/03
Parking Brixen GmbH / Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG

Lussemburgo, 13 ottobre 2005. Trattandosi di una concessione, la direttiva sugli appalti pubblici di servizi non è applicabile, ma l’autorità pubblica è tenuta a rispettare le norme generali del Trattato CE e i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Nel 2001 la Gemeinde Brixen (il «comune di Bressanone») ha trasformato la Servizi Municipalizzati Bressanone, azienda del comune, in una società per azioni denominata Stadtwerke Brixen AG (la «ASM Bressanone Spa»). Il capitale sociale di questa era interamente detenuto dal comune, che era tuttavia autorizzato dalla normativa nazionale a restarne l’unico azionista solo per i due anni successivi.
Nel 2002 il comune di Bressanone ha concluso con la ASM Bressanone Spa una convenzione con cui le affidava per un periodo di nove anni la gestione di un parcheggio di circa 200 posti. Come corrispettivo per la gestione del parcheggio, la ASM Bressanone Spa riscuote le tasse di parcheggio. Inoltre garantisce il servizio di locazione gratuita di biciclette e accetta che il mercato settimanale continui a tenersi in quell’area. Infine, le spettano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area e tutte le relative responsabilità.
La società Parking Brixen GmbH, che gestiva un altro parcheggio nel comune di Bressanone, ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, l’attribuzione della gestione del parcheggio alla ASM Bressanone Spa. A suo avviso, il comune di Bressanone avrebbe dovuto effettuare un bando di gara pubblica. Il comune di Bressanone ha fatto valere di controllare per intero la ASM Bressanone Spa, cosicché non vi sarebbe stata aggiudicazione di un appalto o concessione a favore di terzi. Non vi sarebbe obbligo di gara d’appalto.
In tale contesto, il T.A.R. ha deciso di sottoporre due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
La Corte rileva, innanzitutto, che la direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi si applica agli appalti che comportano un corrispettivo pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, ma non alle concessioni di servizi.
Nella fattispecie, la remunerazione del prestatore di servizi proviene dagli importi versati dai terzi per l’utilizzo del parcheggio. Tale forma di remunerazione implica che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione, delineando in tal modo una concessione di pubblici servizi. Pertanto, trattandosi di una concessione di pubblici servizi, la direttiva non è applicabile.
Tuttavia, la Corte sottolinea che l’autorità pubblica è in principio tenuta a rispettare le norme generali del Trattato CE, quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.
L’applicazione di queste regole, infatti, è esclusa solamente nel caso in cui l’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente concessionario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l’ente realizzi la maggior parte della sua attività con l’autorità che lo detiene. Tale controllo deve consentire all’autorità concedente di avere un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell’ente.
Nel caso di specie, la ASM Bressanone Spa gode di un vasto margine di autonomia che esclude che il comune eserciti su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Infatti, il suo oggetto sociale è stato ampliato ad altri settori - in particolare quelli del trasporto di persone e merci - le sue attività sono state estese a tutta l’Italia e all’estero, e il suo capitale doveva essere aperto ad altri azionisti. Inoltre, sono stati conferiti ampi poteri al Consiglio di amministrazione, senza che in pratica venga esercitato alcun controllo gestionale da parte del comune. Conseguentemente, l’attribuzione non può essere considerata un’operazione interna a cui le regole e i principi comunitari sono inapplicabili.
La Corte conclude, quindi, che la totale mancanza di gara nel caso di un’attribuzione di concessione di pubblici servizi come quella controversa non è conforme al diritto comunitario.
Dal sito ufficiale http://curia.eu.int


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