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Riconoscimento dei titoli

Data: 17/11/2017

La libertà di stabilirsi in un Paese europeo è strettamente collegata all’ effettiva possibilità di esercitarvi la propria professione.

L’intento di armonizzare le norme presenti nei singoli Stati membri si scontra con difficoltà pratiche, come le differenze nei percorsi formativi che conducono al conseguimento dei titoli, per non parlare delle resistenze corporative.

I trattati europei prevedono, comunque, il reciproco riconoscimento dei diplomi e di altri titoli richiesti in ogni Paese per l’accesso alle professioni.

La questione del riconoscimento ha la sua valenza giuridica per esempio nell’ ambito pubblico se, per l’accesso, si deve partecipare ad un concorso oppure si deve essere iscritti ad un albo.

L’azienda privata, invece, di solito verifica direttamente se la formazione del candidato e la sua esperienza corrispondono alla mansione in discussione.


• Reciproco riconoscimento dopo l’armonizzazione
È nel settore sanitario che i risultati sono stati più evidenti, per l’ovvio motivo che le condizioni di esercizio, in particolare le formazioni, non variano molto da un Paese all’altro. La maggior parte delle professioni collegate alla sanità beneficiano di un riconoscimento reciproco completo dei titoli nazionali di accesso. Tali titoli, elencati nelle direttive comunitarie, permettono di esercitare in tutti i Paesi della Comunità. Si tratta di medici, dentisti, infermieri, ostetriche, veterinari e farmacisti.

• Reciproco riconoscimento senza armonizzazione
Per altre professioni le grandi differenze tra le norme nazionali non hanno consentito l’armonizzazione; di conseguenza il riconoscimento reciproco è stato meno accentuato.
Per esempio: ogni avvocato, con il proprio titolo professionale originario, può stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi la propria attività professionale, con la clausola secondo la quale lo Stato ospite può esigere che la rappresentanza e la difesa in giudizio preveda la presenza di un avvocato nazionale. Dopo tre anni di attività sotto tale regime, l’avvocato acquisisce (se lo desidera) il diritto alla pienezza dell’esercizio sotto il titolo professionale dello Stato ospite senza dover sostenere un esame di idoneità.
Esistono varie direttive specifiche che prevedono il riconoscimento senza armonizzazione anche per gli architetti, gli agenti e i mediatori di assicurazioni, gli agenti commerciali indipendenti, i trasportatori e i parrucchieri.

• Sistema generale
Le difficoltà hanno condotto a prevedere un sistema generale di riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi, per livello, valida per tutte le professioni disciplinate che non sono state oggetto di una legislazione comunitaria specifica.
Tale sistema prevede:
1. riconoscimento dei diplomi di studi superiori, che sanciscono formazioni professionali aventi una durata minima di tre anni;
2. ampliamento del regime a diplomi, attestati e altri titoli diversi da quelli di studi superiori di lunga durata, con due livelli: ciclo breve di studi post-secondari o di studi professionali, ciclo di studi secondari;
3. introduzione di un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’accesso a talune attività commerciali, industriali e artigianali non ancora coperte dalle direttive precedenti (tessile, abbigliamento, cuoio, legno).
In tutti e tre questi casi lo Stato di accoglienza non può rifiutare l’accesso all’attività considerata, qualora il richiedente disponga della qualifica che gli apre tale accesso nel Paese d’origine. Tuttavia, se la formazione ricevuta è di durata inferiore, lo Stato di accoglienza può richiedere l’aggiunta di un’esperienza professionale di una certa durata. Se la formazione è molto diversa, può esigere un tirocinio d’adattamento o una prova attitudinale, a scelta del richiedente, salvo il caso in cui l’attività richieda la conoscenza del diritto nazionale.

Informazioni:
Rete informativa promossa dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO
CIMEA – Fondazione Rui, referente italiano
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, referente tedesco
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), referente tedesco livello accademico


Fonte: InGermania Eurocultura.


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