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Piante da frutto: conoscere la direttiva 2008/90/Ce

Data: 25/01/2011

Una normativa europea diventata legge dello Stato Italiano interessa produttori e commercianti di piante da frutto e dei loro prodotti di moltiplicazione.


La produzione di frutta riveste un ruolo di grande importanza nell’economia agricola a livello europeo e i suoi risultati dipendono in larga misura dalla salute delle piante da frutto e dei relativi materiali di propagazione. La direttiva 2008/90/Ce del Consiglio (recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 124 del 25 giugno 2010) si propone quindi come obiettivo un’armonizzazione delle norme per assicurare il rispetto degli stessi standard qualitativi attraverso tutta l’Unione per quanto concerne vendita, conservazione, fornitura o trasferimento di piante da frutto o materiali di moltiplicazione di piante da frutto a terzi, a fini di sfruttamento commerciale.
Resta in vigore quanto definito dalle precedenti normative europee in campo fitosanitario, sull'emissione deliberata di Ogm nell'ambiente (direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio) e la produzione/etichettatura/tracciabilità di alimenti e mangimi geneticamente modificati (regolamento n. 1829/2003 e n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Varietà di frutta la cui produzione deriva dall’impiego di materiali di moltiplicazione Ogm non potranno essere registrate se non dopo un accurato iter di test per assicurare la totale assenza di rischi per la salute umana o per l’ambiente. La biodiversità genetica dovrà essere garantita in modo sostenibile grazie a politiche e misure di conservazione in ottemperanza alle principali regolamentazioni europee in materia già in vigore.

I singoli stati membri devono provvedere alla traduzione delle necessarie definizioni (tecniche e scientifiche) di ogni oggetto, soggetto o entità interessati in accordo con quanto fatto per altri materiali di propagazione già regolamentati dall’Unione, facilitando in questo modo l’armonizzazione. Per le definizioni si rimanda all’Articolo 2 della direttiva (recepito nell’Art. 2 del Decreto legislativo).

Deve essere creato un registro (Art. 5) dei produttori di piante da frutto e di loro materiali di moltiplicazione che saranno responsabili in prima persona dell’appropriatezza dei prodotti da loro messi in commercio, in modo tale da permettere procedure trasparenti di certificazione. Delle loro vendite devono tenere traccia per almeno 3 anni. Da tale obbligo di registrazione, come dalle norme riguardanti l’etichettatura (di varietà, specie ed innesti) e i controlli, saranno esenti (a discrezione delle singole amministrazioni nazionali) le aziende produttrici che vendono al dettaglio e ai soggetti che dei loro prodotti non fanno un uso professionale (Art. 10). In ogni caso, per limitare l’impatto negativo sul mercato, viene definito un periodo di transizione nel quale continuano ad essere accettati i materiali non conformi alla nuova direttiva, in attesa di un loro adeguamento (Art. 21).

Ispezioni ufficiali saranno effettuate da un organismo responsabile alla cui designazione deve provvedere ogni singolo paese, a livello nazionale o regionale (Art. 13); intensità e frequenza dei controlli vengono stabiliti in funzione dei singoli materiali e le misure necessarie devono essere uniformi tra i diversi stati. Deroghe a quanto stabilito sono accettate esclusivamente in caso di gravi calamità naturali o eventi imprevedibili e solo per un lasso di tempo limitato e definito sotto condizioni specifiche (Art. 11).

In Italia, l’autorità unica per la qualità a livello nazionale è il Mipaaf che coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all’attuazione della direttiva; dietro sua delega, i controlli ispettivi vengono effettuati direttamente dal Servizio fitosanitario nazionale o, sotto sua responsabilità, da terzi non coinvolti nella commercializzazione di piante da frutto. Ulteriori controlli a campione possono essere condotti da equipe tecniche miste incaricate dalla Commissione, composte da esperti nazionali e provenienti da altri paesi dell’Ue (Art. 14 e art. 15). L’autorità responsabile stabilisce anche tempi di adeguamento ed eventuali sanzioni o inibizioni dalle attività in caso di mancata conformità alle leggi, da comunicare al più presto alla Commissione e agli altri Stati Membri (Art. 16).

Nell’Allegato 1 alla direttiva vengono elencate varietà e specie ufficialmente riconosciute e descritte e loro ibridi interessati dalla normativa e per la cui commercializzazione è proibito ai singoli stati imporre nuove condizioni o regolamentazioni interne più restrittive. La validità delle norme è estesa anche agli innesti contenenti varietà o specie indicate nell’Allegato 1.


Potete continuare a leggere l'articolo sul sito riportato di seguito.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,74_ART_1219,00.html


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