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Sostanze inquinanti: conoscere la direttiva 2008/50/Ce

Data: 25/01/2011

Una normativa europea recepita da una legge dello Stato Italiano definisce nuove soglie per le sostanze inquinanti e misure da adottare per un miglioramento della qualità dell'aria.


Obiettivo della direttiva 2008/50/Ce, applicata in Italia con il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, è di mantenere e, ove possibile, migliorare lo stato di qualità dell’aria per salvaguardare la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi.
Secondo quanto sancito dal Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l’inquinamento deve essere ridotto fino a minimizzarne gli effetti nocivi. Al tempo stesso le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria e di informazione al pubblico devono essere migliorate.

L’emissione di inquinanti va contenuta alla fonte attraverso la definizione di obiettivi di qualità dell’aria nel rispetto delle indicazioni dell’Oms.

Si modificano sostanzialmente le precedenti direttive emanate tra il 1996 e il 2002 inerenti i valori limite delle diverse molecole (biossidi di zolfo e di azoto,ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, polveri) in adeguamento alle più recenti evoluzioni in campo scientifico e sanitario. Tali direttive vengono aggiornate e unificate in un unico documento, dal quale sono però escluse le normative concernenti arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici, regolamentati dalla direttiva 2004/107/Ce che rimane in vigore.

La direttiva 2008/50/Ce prevede l’impostazione di criteri comuni e tecniche di misurazione standard a livello europeo per la valutazione della qualità dell’aria e una zonazione che aiuti ad individuare dimensioni e caratteristiche degli ecosistemi e delle popolazioni soggetti all’inquinamento e prevederne grado e durata dell’esposizione (Art. 4).

Le misurazioni e i controlli in materia di particolato in zone rurali devono essere coerenti con quelle previste nell’ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (Emep) istituito nel 1979.

Invariati i limiti e i valori obiettivo per la concentrazione di ozono (Art.9, 10 e 11). Delle soglie di criticità devono far scattare meccanismi di informazione alla popolazione sui rischi legati all’esposizione e provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono nelle aree interessate. La valutazione del contributo di inquinanti da fonti naturali non controllabili dall’uomo vanno detratti dai valori rilevati al momento del controllo della conformità ai limiti per la qualità dell’aria (Art. 20).

Si prevede l’istituzione di siti fissi di misurazione nelle aree e nei centri urbani in cui siano state superate le soglie per l’ozono e altri inquinanti che con l’ausilio di modelli permettono una valutazione della distribuzione geografica delle concentrazioni (Art.6 e Art.7).

Previste al tempo stesso proroghe per l’adeguamento in zone che presentino particolari criticità corredate però da un piano globale per il raggiungimento degli obiettivi (Art. 22).

Priorità viene data alla creazione di misure comunitarie volte al contenimento delle emissioni industriali e di scarico dei veicoli pesanti e del tenore di zolfo nei combustibili.

La predisposizione di piani per la qualità dell’aria (nel pieno rispetto delle normative europee già in vigore per le singole tipologie di inquinamento) per le aree in cui vengono superati i valori limite (definiti nell’allegato XIII) o i valori obiettivo cerca di dare coerenza alle politiche e alle misure inerenti i diversi inquinanti e di cui si deve tenere conto nella concessione delle autorizzazioni alle attività industriali.
Tali piani d’azione devono contenere indicazioni sui provvedimenti da adottare a breve termine in caso di rischio di superamento della soglia limite in modo tale da ridurne entità e durata.

Prevista la collaborazione tra Stati confinanti nella redazione di piani d’azione a breve termine nel caso di superamento delle soglie limite di inquinanti “transfrontalieri”. I dati devono essere in un formato standard che ne permetta la semplice comunicazione e condivisione via Internet nell’infrastruttura Inspire istituita dalla direttiva 2007/2/Ce. Laddove i singoli Stati Membri non arrivino a realizzare in misura sufficiente gli obiettivi, in base al principio di sussidiarietà si prevede l’intervento dell'Unione europea.

Ad ogni Paese il compito di garantire l’applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva e di definire le sanzioni da applicare in caso di violazione. Le autorità competenti sono designate a livello nazionale. A esse è attribuita la responsabilità della valutazione della qualità dell’aria, dell’approvazione e dell’accuratezza dei sistemi di misurazione, del coordinamento tra programmi comunitari e territoriali

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,75_ART_1220,00.html


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