English version

Operazioni con paesi black list: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Data: 08/02/2011

Dalle spese di trasferta agli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale in paese a fiscalità privilegiata, dalle cessioni e acquisti di beni estero su estero alle vendite non documentate da fattura.


31 Gennaio 2011


In seguito ad alcune richieste di chiarimento sottoposte dai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare (qui presente in allegato) sull'obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi cosiddetti black list.

Tanti i temi toccati, dalle cessioni gratuite di beni alle operazioni dei tour operator, dalle carte carburanti alle vendite non documentate da fattura.

Alcune tematiche sono portate a evidenza da una nota dell'Agenzia, come quella delle spese di trasferta dei dipendenti.

In caso di trasferta in Paesi black list, le prestazioni di servizi, come, per esempio, quelle relative ai trasporti o quelle alberghiere, non devono essere riportate nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list in tutti i casi in cui queste spese siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall'impresa.

Non rientrano tra le operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, poi, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l'operatore economico rappresentato, che costituisce la reale controparte dell'operazione, è localizzato in un Paese a fiscalità ordinaria.

Per le cessioni o per gli acquisti di beni effettuati direttamente all'estero, quindi non soggetti a Iva, da una stabile organizzazione italiana con sede in un Paese black list, come l'acquisto di carburanti, non è previsto l'obbligo di comunicazione.

Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza l'applicazione di sanzione.
Passato il termine, è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall'omissione o dall'errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_1287,00.html


Pagina precedente