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Dal 2013 più diritti per i passeggeri di bus

Data: 23/02/2011

Le imprese operanti nel settore dei trasporti, in particolare bus, dovranno tener conto dei nuovi diritti dei passeggeri in caso di ritardo, danneggiamento e incidenti. Agevolazioni per le Pmi.


15 Febbraio 2011


Durante la sessione plenaria di febbraio il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento che rafforza i diritti di chi, per viaggiare, sceglie bus e pullman: 504 voti a favore, 63 contrari e 89 astensioni.

L'accordo raggiunto riguarda tutti i servizi regolari di trasporto, sia nazionali sia transfrontalieri, per le distanze oltre i 250 km dalla primavera del 2013. "Un accordo molto importante per il trasporto e il turismo, che rispecchia un equilibrio strategico - ha detto il relatore italiano Antonio Cancian - poiché rispetta le Pmi e facilita la vita delle persone invalide. Non solo, questo regolamente si basa su una lista di dodici diritti base che devono essere validi per qualsiasi distanza specialmente se riferiti a persone disabili o con mobilità ridotta". Sulle prospettive future Cancian afferma che "la Commissione si è impegnata a rivedere nei prossimi anni i regolamenti esistenti per realizzare un pacchetto normativo unico e si chiederà la possibilità di avere un biglietto unico".

Per bus e pullman le nuove regole prevedono una compensazione fino al 50% del prezzo d'acquisto, oltre al rimborso integrale del biglietto, nel caso, il più "grave", di annullamento del servizio da parte dell'operatore, senza che questi proponga un mezzo di trasporto o un percorso alternativo e dopo un ritardo di almeno due ore.

Il passeggero che vuole invece rinunciare al viaggio, in seguito all'annullamento di una partenza o al ritardo di almeno due ore e in presenza di un itinerario alternativo proposto, avrà diritto al rimborso integrale del biglietto.
Oltre i 90 minuti di ritardo sul'orario di partenza, i passeggeri avranno diritto a un rinfresco.
In caso d'interruzione del viaggio, d'incidente o di un ritardo che implica il pernottamento, l'operatore del viaggio sarà tenuto a offrire fino a due notti in albergo entro il massimale di 80 euro.
Tale regola non si applica nel caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, l'operatore dovrà prevedere un rimborso, per un massimale di almeno 1.200 euro, in caso di perdita o danneggiamento ai bagagli e sarà responsabile fino alla cifra di 220.000 euro (o di più se lo prevede la legislazione nazionale) in caso di morte o ferite riportate in seguito a un incidente.

Per permettere alle piccole imprese di adattarsi alle nuove regole, il Parlamento ha concesso agli Stati membri la possibilità di esentare alcuni servizi regolari nazionali per un tempo di massimo 4 anni, rinnovabili solamente una volta.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_1324,00.html


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