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Azionisti di società quotate: conoscere la direttiva 2007/36/Ce

Data: 23/02/2011

Una normativa europea recepita da una legge dello Stato Italiano fissa i requisiti minimi per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti delle società quotate, in particolare su base transfrontaliera, tenendo conto delle possibilità offerte dalle tecnologie moderne.


Il Decreto legislativo n.27 del 27 gennaio 2010 attua la direttiva 2007/36/Ce relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

La direttiva stabilisce delle norme sui requisiti comuni riguardanti i diritti degli azionisti di società quotate le cui azioni sono accompagnate da diritti di voto in assemblea generale al fine di poterli garantire l'esercizio dei loro diritti ovunque in Europa.
La direttiva si applica a tutte le società stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere dall'ambito di applicazione, gli organismi di investimento collettivi in valori mobiliari, gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico e le società cooperative.

In particolare, in materia di informazioni da comunicare prima dell'assemblea generale, le società devono inviare la convocazione entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea; includere nella convocazione le informazioni essenziali e pubblicare nel sito internet della società la convocazione, il testo completo dei progetti di delibera e le informazioni pratiche fondamentali
Ai sensi della presente direttiva, la partecipazione e il voto degli azionisti all'assemblea generale non possono essere oggetto di nessuna limitazione che non sia quella della data di registrazione.
Gli Stati membri devono eliminare, inoltre, tutte le restrizioni alla partecipazione degli azionisti alle assemblee generali con mezzi elettronici.

Non solo, tutti gli azionisti possono votare per delega tramite una persona fisica o giuridica che esercita il diritto a nome del rappresentato.
Infine,gli Stati membri devono autorizzare le società ad offrire ai loro azionisti anche la possibilità di votare per corrispondenza prima dell'assemblea generale.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_1266,00.html


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