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Territorialità Iva delle prestazioni di servizi

Data: 06/09/2011

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce una mappa di orientamento.

29 Luglio 2011


Per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi in ambito Ue l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni con la circolare 37/E (in allegato), che illustra i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti dal Dlgs n. 18 del 2010.

Riporta una nota dell'Agenzia delle Entrate che nei rapporti B2B a partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi Iva si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il cliente è stabilito in Italia.
La circolare fornisce indicazioni per consentire ai contribuenti di verificare lo status di soggetto passivo del cliente, la riconducibilità dell'acquisto alla sua sfera imprenditoriale, professionale o artistica e il luogo di stabilimento del cliente.
Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti privati continuano invece ad applicarsi le regole già in vigore, ossia la tassazione in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_1662,00.html


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