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Una lista di cose che l’Europa ci chiede di fare

Data: 11/07/2012

La lista dei richiami di questo mese: galline ovaiole, appalti pubblici per servizi di traghetto regionali, protezione dei lavoratori da agenti chimici, dirigenti nei licenziamenti collettivi. Ricorso alla Corte di Giustizia per le acque reflue urbane.


27 Giugno 2012

La Commissione europea ha inviato un parere motivato a dieci Stati membri che non hanno attuato correttamente la direttiva 1999/74/Ce che introduce il divieto dell'uso di gabbie non modificate per le galline ovaiole.
Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo consentono ancora l'uso di gabbie non modificate per le galline ovaiole nonostante il divieto sia entrato in vigore nel gennaio 2012 e nonostante il fatto che avessero avuto 12 anni per adeguarsi alle nuove regole.
L'invio di un parere motivato costituisce il passo successivo nella procedura prima del deferimento del caso alla Corte di giustizia dell'Ue.
La direttiva 1999/74/CE prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 2012 tutte le galline ovaiole siano tenute in gabbie modificate per fare il nido, razzolare e appollaiarsi o in sistemi alternativi.
Conformemente alla direttiva le gabbie possono essere usate soltanto se offrono a ciascuna gallina almeno uno spazio di 750 cm², un nido, una lettiera, posatoi e dispositivi per accorciare le unghie che consentano alle galline di soddisfare i loro bisogni biologici e comportamentali.

Appalti pubblici per i servizi di traghetto regionali
La Commissione ha invitato l'Italia a conformarsi alle norme dell'Ue in materia di appalti pubblici di servizi di navigazione, una volta scaduti i termini dei contratti in corso, e a rispettare il principio di non discriminazione tra gli armatori europei.
L'Italia ha omesso di indire gare per l'aggiudicazione di tre appalti pubblici di servizi gestiti da tre compagnie di navigazione regionali in Campania, Lazio e Sardegna.
I contratti sono scaduti alla fine del 2008 e sono stati prorogati automaticamente senza procedure di gara per l'assegnazione dei nuovi contratti.
Se l'Italia non informa entro due mesi la Commissione in merito alle misure adottate per assicurare il pieno rispetto del diritto dell'Unione, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Ue.

Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici pericolosi
La Commissione europea ha chiesto che Italia e Regno Unito adempissero i loro obblighi ai sensi della legislazione Ue recependo nel diritto nazionale una direttiva del 2009 sulla protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici pericolosi. La direttiva fissa valori limite indicativi per 19 sostanze chimiche cui i lavoratori possono essere esposti nel corso della loro attività e completa i limiti indicativi per sostanze chimiche potenzialmente pericolose, fissati da direttive precedenti.
Gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 18 dicembre 2011.
Una mancata attuazione integrale della direttiva può far sì che dei lavoratori si trovino esposti alle sostanze chimiche pericolose in questione privi di protezione.
Le richieste della Commissione sono espresse in forma di parere motivato nell'ambito delle procedure d'infrazione della Ue. Italia e Regno Unito hanno ora 2 mesi di tempo per informare la Commissione dei provvedimenti presi per conformare la loro legislazione al diritto Ue. Se ciò non avviene, la Commissione può decidere di deferire i 2 Stati membri alla Corte di giustizia della Ue.

Esclusione dei dirigenti dagli obblighi di informazione e consultazione
La Commissione europea ha chiesto all'Italia di porre fine all'esclusione dei dirigenti dalle garanzie procedurali relative all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla legislazione dell'Unione.
La direttiva sui licenziamenti collettivi armonizza le norme applicabili alla procedura e alle modalità pratiche dei licenziamenti collettivi a livello dell'Unione, in modo da garantire una protezione comparabile dei diritti dei lavoratori in tutti gli Stati membri.
La legislazione italiana, come applicata dai tribunali, esclude i dirigenti dall'ambito di applicazione della procedura di mobilità, privando questa categoria di lavoratori della protezione garantita da tale procedura.
L'esclusione dei dirigenti non solo costituisce un'ingiustificata discriminazione nei loro confronti, ma, in taluni casi, può comportare anche un abbassamento, ugualmente ingiustificato, del grado di protezione di altre categorie di lavoratori. In particolare, può rendere più difficile raggiungere la soglia di licenziamenti prevista dalla legislazione per dare inizio alla procedura di informazione e di consultazione.

Sito web: http://www.europarlamento24.eu/01NET/HP/0,1254,72_ART_2069,00.html


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