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E’ indetta la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario

Data: 02/04/2013

E’ indetta, per l’anno 2013, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito agrario. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, abbiano:

A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9, comma 6, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio;

B - completato il periodo di attività tecnico-agricola subordinata (anche al di fuori di uno studio professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

C - svolto attività di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

D - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella «C» allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella «A»);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

3. Il tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, gli Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).


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