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Riforma della 49, ecco la bozza di Pistelli

Data: 25/11/2013

Ci sono voluti più di 200 giorni dalla nascita del governo Letta, ma alla fine la bozza di riforma della 49 è una realtà. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di leggere una prima versione del testo, si tratta di una legge quadro d’iniziativa governativa che si articola in 17 pagine e 32 articoli, la base di partenza è il testo unico approvato dalla Commissione Esteri del Senato allo scadere della scorsa legislatura. Eppure la strada da percorrere per arrivare al Consiglio dei Ministri non è proprio così breve.

Ad oggi infatti sembra che il testo sia stato oggetto di un percorso di condivisione e confronto interno solo al MAE. Da qui inizierà la relazione e lo scambio ufficiale con il MEF e la Funzione Pubblica che potrebbero riservare sorprese ed eventuali nuovi ostacoli soprattutto per quegli articoli che comportano costi e gestione di risorse umane e finanziarie (vedi Fondo Unico e Agenzia per la Cooperazione.

Il testo, trapelato dalle stanze della Farnesina, non è stato ancora sottoposto in modo formale a nessuna consultazione ed è molto probabile che non lo sarà neanche in futuro, vista la sua origine governativa e non parlamentare. Ad oggi è stato circolato informalmente a un numero non precisato di attori. Rispetto al testo Tonini-Mantica, più volte dibattuto in passato, la nuova proposta di Pistelli approfondisce il funzionamento e la gestione finanziaria dell’Agenzia per la Cooperazione, dedica un apposito articolo alla partecipazione dei soggetti aventi finalità di lucro (imprese, cooperative e istituti bancari) e ridimensiona di fatto il Fondo Unico.

Abbiamo chiesto una prima impressione a caldo su questa bozza circolata a Luca De Fraia, Segretario Generale aggiunto di Actionaid, e a Silvia Stilli, neo eletta portavoce della AOI.

Secondo De Fraia le anticipazioni del contenuto del disegno di legge governativo di riforma della legislazione che regola la cooperazione allo sviluppo parlano di un intervento di sostanza. Un test fondamentale sarà il peso che le politiche di cooperazione avranno nella compagine governativa; la risposta sembra venire a più livelli: la scelta di cambiare ragione sociale al Ministero, che dovrebbe diventare il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; la presenza di un Vice Ministro che potrà partecipare alle riunioni di Governo che possano avere attinenza, diretta o indiretta, con le politiche di cooperazione; la programmazione sarà approvata dal Consiglio dei Ministri; un Comitato interministeriale guidato dal Presidente del Consiglio.

Art. 10 – Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l’unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all’articolo 14.
2. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe riguarda le competenze in materia di cooperazione allo sviluppo che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare, le competenze di cui agli articoli 16 e 19.
4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e dell’Unione europea competenti in materia di APS.
5. Le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell’economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d’intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e all’articolo 11.


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