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Data: 25/11/2013

Cambiamenti anche su altri fronti: la programmazione, con l’introduzione di un piano triennale che sarà il risultato della collaborazione dei diversi attori pubblici di cooperazione e che dovrà indicare le priorità geografiche e per i singoli Paesi; introduzione di previsioni in tema di coerenza delle politiche; creazione di un agenzia, dotata di autonomia di bilancio e il cui direttore verrà nominato dal Presidente del Consiglio. Qualche campanello di allarme già si fa sentire, specie per quelle previsioni che riguardano il ruolo del settore privato come soggetto di cooperazione e quelle che consentono il finanziamento di interventi all’estero di imprese italiane, gli obiettivi di cooperazione dei quali dovranno essere certamente oggetto di attento scrutinio.Art. 26 Soggetti aventi finalità di lucro – 1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l’apporto delle imprese, delle cooperative e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei paesi partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

Art. 26 Soggetti aventi finalità di lucro – 1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l’apporto delle imprese, delle cooperative e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei paesi partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

Infine, conclude De Fraia, il destino del fondo unico sembra naufragato e al suo posto potrebbe comparire una sorta di budget consolidato dove far confluire i numeri delle diverse amministrazioni. Quando il testo della riforma potrà essere finalmente oggetto di discussione pubblica, potremo confrontarci con Parlamento e Governo; ci sarà certamente del lavoro da fare per verificare la profondità di questi cambiamenti e la qualità della riforma nel suo complesso.

Anche Silvia Stilli si sofferma sulla costruzione di un calendario di consultazioni da parte di Governo e Parlamento con gli attori privati e le istituzioni decentrate della cooperazione internazionale italiana. Le organizzazioni della società civile chiedono a questo punto che si apra sul testo un confronto con l’intergruppo sulla cooperazione internazionale della Camera dei Deputati. Nel testo ricevuto da molti informalmente si conferma l’istituzione dell’Agenzia come perno fondamentale della riforma, ma viene abbandonata l’idea del Fondo Unico, garanzia della volontà di riportare ad unità effettiva la gestione delle risorse presenti nei vari capitoli dei Ministeri. C’è in alternativa l’indicazione di una modalità di lettura unitaria nel budget dello Stato di queste diverse attribuzioni divise nei capitoli (ambiente, finanze, istruzione e cultura e ricerca, altro.

Nonostante tale presentazione di Fondo Unitario, l’Agenzia risulta avere minore autorevolezza nella costruzione di una coerenza effettiva delle politiche e della trasversalità della cooperazione internazionale. Positive le proposte di strumenti e luoghi politici di concertazione e programmazione condivisa, da meglio specificare nella versione finale. Ci sono infine ‘refusi’ culturali che vanno corretti laddove nel testo si descrive il rapporto tra la politica di cooperazione internazionale allo sviluppo e gli attori sociali: non deve esserci alcuna confusione nella comprensione e nell’affermazione del valore della sussidiarietà e dell’autonomia dei soggetti non istituzionali.

Art. 21
(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)
1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati italiani nella realizzazione di programmi e di progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei principi di sussidiarietà.
2. Sono soggetti di cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro.
3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.


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