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Data: 28/01/2014

Benché la consistenza del personale in servizio a Roma dell’Agenzia sia inferiore al numero di dipendenti attualmente in servizio alla DGCS (circa 300 unità, al netto del personale locale e del personale inviato all’estero), si ritiene di poter prudenzialmente stimare un’invarianza di costi in tale settore. Parte dello stanziamento dei summenzionati capitoli potrà infatti restare nella disponibilità del Ministero degli Affari Esteri per sopperire ai costi di funzionamento della nuova Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all’articolo 19. Non essendo possibile allo stato determinare con esattezza l’importo necessario a tale fine, stimabile comunque in via di approssimazione in circa 785.000 euro l’anno, il Ministero provvederà, successivamente all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 16, comma 13, ad inoltrare al Ministero dell’economia e delle finanze una specifica proposta di variazione compensativa di bilancio relativa alla ripartizione tra Ministero e Agenzia delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Anche per le spese di funzionamento dell’ex IAO è ragionevole stimare un’invarianza di costi rispetto a quanto risultante dal bilancio consuntivo dell’Istituto ed alla serie storica di spese relativa ad esercizi precedenti. Prudenzialmente, non si scontano i minori costi di funzionamento derivanti dalla soppressione della posizione di Direttore Generale.

Analogamente per le spese di funzionamento all’estero si è preso come parametro di riferimento il consuntivo delle spese sostenute nel 2013 dalle attuali Unità Tecniche Locali che è sostanzialmente identico al numero delle previste strutture dell’Agenzia. Per massimizzare le economie di scala, l’articolo 16, comma 7 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all’estero dell’Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all’estero di altre amministrazioni pubbliche (in primis le rappresentanze diplomatico-consolari).

E’ inoltre previsto (articolo 16, comma 9) che l’Agenzia gestisca una banca dati in cui sono contenute tutte le informazioni dei progetti di cooperazione realizzati e in corso suddivisi per tipologia di intervento e per costi sostenuti. Tale banca dati non comporta alcun costo aggiuntivo, rappresenta la continuazione di quella attualmente esistente, prevista dall’articolo 36 della legge 49/1987, nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che verrebbe trasferita alla costituenda Agenzia .

L’articolo 17 prevede la disciplina di bilancio dell’Agenzia specificandone le risorse finanziarie. Tale disposizione non contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Consentendo peraltro introiti derivanti da convenzioni stipulate con amministrazioni e soggetti pubblici e privati (richiamate anche dall’articolo 16, comma 4) e da donazioni si pongono le premesse per una parziale capacità di autofinanziamento dell’Agenzia. Non si dispone di dati storici sulla possibile quantificazione di tali introiti, in quanto l’attuale disciplina di bilancio della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 14, legge n. 49/1987) rendeva di fatto estremamente complicato acquisire donazioni o stipulare convenzioni che prevedessero il conferimento di fondi privati alla DGCS (il meccanismo di versamento all’entrata generale dello Stato e della riassegnazione ai capitoli di bilancio della DGCS di fatto si è rivelato troppo lungo nella tempistica, rispetto alle esigenze di celerità proprie degli interventi di cooperazione all’estero). La recente riforma sulla partnership pubblico privata (articolo 14-bis della legge n. 49/1987) non è ancora di fatto operativa, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo.

La determinazione dell’organico della nuova Agenzia come previsto dall’articolo 18 viene demandata ad un DPCM. In ogni caso lo stesso articolo 18 fissa un limite massimo di 200 unità, oltre a 100 unità di personale locale nelle sedi all’estero. Ferma restando la possibilità di trasferimento degli esperti tecnici attualmente in servizio alla DGCS alle dipendenze dell’Agenzia (art. 30, comma 4), l’Agenzia dovrà, a regime, provvedere ai compiti di carattere tecnico necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mediante personale dei propri ruoli, reclutato, nei limiti della dotazione organica di cui sopra e delle facoltà assunzionali, sulla base di specifiche competenze tecniche, previa individuazione dei relativi profili professionali secondo la normativa vigente.
Le risorse umane potranno essere attinte con l’inquadramento di parte del personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e attraverso le normali procedure di mobilità di cui al Capo III del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


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