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Data: 28/01/2014

L’articolo 29 abroga la legge 26 ottobre 1962 n. 1612 istitutiva dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze e l’articolo 16, comma 13 lettera h) prevedono che lo Statuto dell’Agenzia definisca le modalità di integrazione dello stesso Istituto nell’Agenzia. Ciò comporterà la soppressione del posto di Direttore Generale dello IAO e l’integrazione del restante personale attualmente in servizio presso lo IAO nel nuovo organico dell’Agenzia.
Inoltre il personale assunto localmente dall’Agenzia per attività di cooperazione svolte all’estero, nei limiti di un contingente fissato in 100 unità, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di personale di ruolo, usufruirà di un regime armonizzato con quello del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi del Titolo VI del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tenuto conto del carattere temporaneo degli uffici all’estero dell’Agenzia si esclude espressamente, per il predetto personale, l’applicazione dell’art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede, in caso di chiusura o soppressione di una sede all’estero, la riassunzione presso un altro ufficio. In tal senso anche i contratti a tempo indeterminato stipulati dall’Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa per chiusura o soppressione della sede.

L’Allegato 1 specifica i singoli costi delle diverse professionalità incluse nell’organico sia metropolitano che estero.
La remunerazione del Direttore Generale è definita nei limiti di quanto accordato oggi ad un Ministro Plenipotenziario in servizio presso il Ministero degli affari esteri con funzioni di Direttore Generale.
Le remunerazioni dei 2 Dirigenti di I fascia e dei 16 Dirigenti di II fascia sono parametrate sulle remunerazioni dell’Area I, comprendente il personale dirigente dello Stato di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, includendovi la retribuzione di posizione e quella di risultato sulla base dei valori medi dell’analogo personale della stessa Area in servizio presso il Ministero degli affari esteri. E’ previsto che 5 di questi Dirigenti di II fascia siano destinati a dirigere un numero corrispondente di strutture all’estero (il numero di titolari di strutture all’estero di livello dirigenziale rispetto ai titolari di strutture all’estero di livello non dirigenziale è analogo a quello previsto per l’Agenzia ICE). Per i Dirigenti in servizio all’estero l’Allegato 1 indica il trattamento metropolitano cui si aggiunge l’indennità per il servizio all’estero.
Tale indennità è stata parametrata su quanto attualmente accordato ai Dirigenti di II fascia del MAE in servizio all’estero. Per la stima del relativo costo, si è determinata la media dell’indennità di servizio all’estero degli 8 Paesi dove la cooperazione allo sviluppo assume maggiore rilievo in termini operativi. Il valore medio inserito in previsione (circa 145.575 euro di costo annuo) è ottenuto da tali conteggi.

Nella quantificazione dei costi del personale delle aree funzionali si sono utilizzati i parametri di calcolo del Comparto Ministeri, includendo i valori medi dell’indennità di amministrazione ora erogati per l’analogo personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri e ciò anche per il personale ora in posizione di comando presso il MAE-DGCS che optasse per l’inserimento nella Agenzia: a questo personale ai sensi dell’articolo 17 si applicano gli stessi parametri economici del restante personale.
Anche in questo caso per le 15 III AF, destinate a dirigere un numero analogo di strutture all’estero, è stato evidenziato il trattamento economico complessivo comprensivo di quello estero. Tale trattamento corrisponde ad una media del trattamento economico all’estero percepito da corrispondente personale di III AF del MAE in 10 Paesi rappresentativi, destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Gli importi sono analoghi a quelli percepiti dal personale esperto ex articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987 che, qualora transitasse alle dipendenze dell’Agenzia potrà, in base al DM n. 223/2011, continuare ad essere assegnato presso gli uffici all’estero della nuova Agenzia.
Nell’Allegato 1 sono inoltre stimate le spese per aumenti per situazioni di famiglia, viaggi di trasferimento, comprensivi di trasloco degli effetti personali e viaggi di congedo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale in servizio all’estero, nonché gli oneri per provvidenze scolastiche e contributo per spese di abitazione all’estero. Le quantificazioni sono state ricavate dai dati storici e sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 1 stesso.


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