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Data: 28/01/2014

Il disegno di legge (articolo 16, comma 8) rimanda espressamente alla disciplina del trattamento economico del personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio e stabilisce in due anni il limite minimo di permanenza in servizio all’estero, con le relative conseguenze in termini di trattamento economico.

Le retribuzioni dei dipendenti assunti localmente ai sensi dell’articolo 18, comma 7, sono indicati nella tabella 1 sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le UTL, sviluppati per il contingente di 100 unità previsto. Tali costi sono già ora e resteranno in prospettiva parametrati sulle retribuzioni dei dipendenti locali delle sedi diplomatiche.

L’Allegato 1 considera anche le retribuzioni della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione (articolo 16, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987). Considerata la facoltà di opzione per l’inquadramento nell’Agenzia concessa dall’articolo 30, comma 4 del disegno di legge, si è prudenzialmente considerato che tutte le 50 unità attualmente in servizio esercitassero detta opzione. Qualora tutto o parte di detto personale optasse per rimanere alle dipendenze della DGCS, come consentito dall’articolo 30, comma 4, il relativo stanziamento dovrà essere ripartito tra il Ministero e Agenzia di cui all’articolo 16. Considerato che tale ripartizione non può comunque aumentare il numero di dipendenti di tale categoria ad esaurimento, l’eventuale ripartizione dello stanziamento per i relativi stipendi è neutrale dal punto della finanza pubblica. Poiché detto personale manterrà il proprio status giuridico ed economico, il valore medio della retribuzioni di tali esperti è stato ricavato dalla tabella sotto indicata sulla base di una ponderazione dei tre livelli retributivi nei quali sono suddivisi i suddetti 50 esperti. (segue tabella STIPENDI ESPERTI IN SERVIZIO ANNO 2014 RETRIBUZIONI FISSATE CON D.I. 223/2011).

Sono stati altresì considerati i costi relativi ai buoni pasto per i dipendenti dell’Agenzia. E’ stato anche calcolato un costo presuntivo del collegio dei revisori dei conti che, mutuando dal costo di analogo collegio presso l’Agenzia ICE per il 2014, è stato stimato in 70.000 euro annui. Infine, relativamente alla possibilità che personale dell’Agenzia effettui brevi missioni all’estero si è quantificato tale onere nella misura di 353.994 euro sulla base dei costi effettivi relativi alle missioni effettuate nel corso del 2013 dal personale della DGCS rapportate al minor numero di persone in servizio all’Agenzia rispetto all’attuale organico DGCS (313 unità).

A regime, pertanto, il costo complessivo del personale dell’Agenzia ammonta a 19.298.702 euro, come desumibile dall’Allegato 1. Considerata l’opportunità di mantenere uno stanziamento indicativamente di 232.000 euro per spese di missione e per compensi straordinari al personale presso la nuova Direzione Generale di cui all’articolo 19, dall’Allegato 2, compilato a partire dagli stanziamenti per spese di personale assegnati alla DGCS a legislazione vigente, si desume che il maggior onere derivante dall’articolo 18 del disegno di legge è quantificabile in euro 3.989.650 per l’esercizio 2014, 4.579.799 per l’esercizio 2015, 4.557.075 per l’esercizio 2015. Tali maggiori oneri non computano prudenzialmente il maggiore introito fiscale derivante dalle retribuzioni del personale, in quanto quest’ultimo potrebbe essere integralmente reclutato mediante inquadramento o mobilità di personale già dipendente da pubbliche amministrazioni.
La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sollevata da parte dei suoi compiti, affidati all’Agenzia in base all’articolo 16, assumerà una struttura più agile e meno onerosa (l’articolo 19 prevede espressamente una decurtazione di 6 uffici dirigenziali non generali, mentre l’articolo 18, comma 2, lettera c) prevede che fino a 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri possano optare per l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia). Prudenzialmente non sono stati computati risparmi da tali disposizioni, pur suscettibili di generare economie di spesa.
L’articolo 20 è di natura ordinamentale, definisce la costituzione di un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo la cui costituzione e funzionamento non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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