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Data: 28/01/2014

Capo V
Articoli 21-27

Le norme contenute nel Capo V definiscono i soggetti pubblici e privati che partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo indicandone i rispettivi compiti ed ambiti di attività. Le norme che evidenziano il ruolo dei singoli soggetti interessati nelle attività di cooperazione non prevedono diversi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre alle risorse già disponibili sui rispettivi bilanci per le attività in parola. Al contrario, la nuova disciplina introdotta dal comma 6 dell’art. 25, che pone a carico del soggetto interessato nelle attività di cooperazione gli obblighi previdenziali e assicurativi discendenti dai contratti con il personale cooperante (attualmente a carico del MAE conformemente al disposto degli artt. 31, comma 2 e 32, comma 2-ter della L. 49/87) comportano uno snellimento dell’attività amministrativa e una riduzione di oneri nei confronti dei privati, nonché un minore esborso (in base ai dati dell’esercizio finanziario 2013, la spesa a tale titolo a carico del capitolo 2181 è stata pari a euro 1.131.946,47). Tale risparmio non viene prudenzialmente computato come minore onere del provvedimento normativo, non trattandosi di importo stimabile con sufficiente certezza (nel regime attualmente vigente, dettato dall’articolo 32 della legge n. 49/1987, l’iniziativa di inviare cooperanti è rimessa alle organizzazioni non governative e non all’amministrazione).

Capo VI
Articoli 28-32

L’articolo 28 stabilisce il riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo come obiettivo strategico di un percorso graduale nel quale si incederà sulla base di successivi, non automatici e tanto meno obbligatori, adeguamenti degli stanziamenti destinati all’APS.
L’articolo 29 prevede l’abrogazione delle norme non compatibili e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l’articolo 30 (disposizioni transitorie) e 32 (entrata in vigore) non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rimanda all’analisi dei costi di personale di cui all’articolo 18 per l’analisi degli effetti finanziari del mantenimento in servizio degli esperti di cooperazione attualmente in servizio (articolo 30, comma 4). Il comma 6 dell’articolo 30 dispone la soppressione dell’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze, con la conseguente soppressione della posizione di Direttore Generale (come sopra indicato, si prevede il mantenimento di una sede secondaria dell’Agenzia a Firenze, ricondotta al rango di ufficio dirigenziale non generale).
L’articolo 31 prevede la copertura finanziaria degli oneri generati dall’articolo 16 (oneri derivanti dalla ristrutturazione della sede dell’Agenzia per il solo primo anno, pari a 2.120.000 euro, essendo stata stimata, come sopra indicato, l’invarianza delle spese per acquisti di beni e servizi per investimenti diversi dalla suddetta ristrutturazione) e dall’articolo 18 (maggiori oneri di personale, quantificati in euro 3.989.650 per l’esercizio 2014 e in euro 4.579.799 a decorrere dall’esercizio 2015). L’onere aggiuntivo per la finanza pubblica ammonta quindi a euro 6.109.650 per l’anno 2014 e a 4.579.799 a decorrere dall’anno 2015.

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