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Bando MAE, rush finale tra molti dubbi

Data: 30/01/2014

Mancano neanche 5 giorni alla scadenza per la presentazione dei progetti del bando MAE DGCS seconda edizione per le azioni promosse dalle Ong nei Paesi in via di sviluppo e ancora restano aperte molte domande sull’effettiva ammissibilità di alcune tipologie di co-finanziamento. La comunicazione della DGCS alle reti delle ONG datata 17 gennaio non ha infatti dissipato tutti i dubbi e resta difficilmente applicabile alle innumerevoli fattispecie di co-finanziamenti e contributi possibili.

Per assicurarne una massima diffusione ne riportiamo di seguito il testo:

“Innanzitutto, è evidente che il cofinanziamento di un singolo progetto è ammesso: la FAQ 41ter è assolutamente esplicita in tal senso. In secondo luogo, nell’interpretazione di questa Direzione Generale la quota di finanziamento a carico delle ONG (almeno il 30%, in base al disposto dell’art. 29 comma 2 della L. 49/87) può essere costituita, in ipotesi anche per intero, da finanziamenti ricevuti da altri finanziatori, anche istituzionali. Se infatti l’art. 1.c della delibera 73/2006, nel far riferimento a “…una partecipazione al finanziamento da parte della ONG proponente non inferiore al 15% del costo totale del progetto…”, potrebbe far pensare che almeno il 15% del valore del progetto vada versato direttamente dalle ONG, ritengo tuttavia che il quadro normativo complessivo – anche alla luce delle delibere recentemente approvate in materia di procedure di selezione dei progetti – faccia piuttosto propendere per un’interpretazione più favorevole alle ONG. Pertanto, anche apporti di altri finanziatori possono essere computati ai fini del calcolo della partecipazione al finanziamento da parte della ONG (ovviamente, tali apporti e i relativi finanziatori andranno espressamente indicati negli allegati al progetto, sia in fase di presentazione del progetto che in fase di rendiconto).
Ciò che non è invece ammissibile è l’idea che un’attività presente in un determinato progetto possa essere presente anche in un altro progetto. Come più volte spiegato (e come precisato anche nella FAQ 41ter), ciò non sarebbe in linea con le esigenze di trasparenza e accountability rammentate dalle stesse ONG, e potrebbe facilitare la violazione di una serie di norme (dalla normativa in materia di contabilità ai limiti massimi del finanziamento pubblico). Non sarebbe sufficiente a mitigare tale rischio l’intervento di un revisore contabile, che introdurrebbe inoltre nuovi costi a carico del progetto.

Peraltro, l’idea stessa di “cofinanziamento” si riferisce evidentemente a un progetto unico (come sembra evincersi anche dal testo da voi inviato in allegato alla email del 24 dicembre, ove si parla di “finanziamento globale di un progetto promosso”).
Sono certamente meritevoli di attenta considerazione le argomentazioni da voi presentate, anche in occasione della riunione del 20 dicembre, in favore dei progetti che presentano attività per così dire “intrecciate” (un attività finanziata dalla UE in un determinato progetto è presente come attività finanziata dalla ONG in un altro progetto finanziato dal MAE): le sinergie tra progetti, le differenze nelle modalità di presentazione, lo scostamento temporale nell’accoglimento delle diverse proposte e nell’erogazione dei relativi finanziamenti. Tuttavia, ognuno di tali problemi potrebbe essere risolto in altro modo, e segnatamente:
• per quanto riguarda le sinergie tra progetti, esse possono essere ugualmente realizzate o portando tutte le attività all’interno di un unico progetto (cofinanziamento), ovvero mantenendo del tutto distinti i progetti seppure nell’ambito di un unico programma di intervento. In tale ultimo caso, la presenza di progetti già finanziati da altri finanziatori, in sinergia con un progetto sottoposto alla valutazione della DGCS, potrebbe in principio costituire un elemento positivo ai fini della valutazione nell’ambito delle procedure di selezione (analogamente a quanto succede per la presenza di cofinanziatori nell’ambito di un unico progetto);
• circa le differenza nelle modalità di presentazione, si tratterebbe semplicemente di utilizzare formulari, modelli e allegati diversi per presentare a due (o più) distinti finanziatori un progetto identico nella sostanza: non sembra un ostacolo insormontabile;
• circa lo scostamento temporale, anche in questo caso non sembra ci si trovi davanti a un ostacolo insormontabile, anche perché la DGCS potrebbe sempre determinare l’avvio del finanziamento in base alle annualità del progetto originario (l’Uff. VII ha già risposto in questo senso alle ONG che hanno chiesto delucidazioni in proposito). Ove in ipotesi l’ONG si trovasse ad avere a disposizione più fondi di quanto originariamente previsto, si potrebbe – ferma restando l’entità del contributo MAE – immaginare un ampliamento del progetto per mezzo di una variante.


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