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Abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato

Data: 13/05/2014

Abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato – Sessione 2014. (GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.36 del 9-5-2014)


E' indetta, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.

Alla sessione d'esami, sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonchè presso Istituti tecnici agrari statali (parere C.S. n. 4335 del 24 ottobre 2012), paritari e legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato il tirocinio ai sensi della legge n. 27/2012, art. 9, comma 6, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 251/1986);

B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 251/1986);

C - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 251/1986), o svolto attività di titolare di impresa agricola (art. 14 del «Regolamento per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale e per il riconoscimento dell'attività tecnica subordinata» approvato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con deliberazione 28 giugno 1992 n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni);

D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 251/1986);

E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);

F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ovvero ITS, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

Scadenza: 9 giugno 2014.


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