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Legge 125/2014, cosa ci aspetta nei prossimi mesi

Data: 15/09/2014

Il 28 agosto scorso la nuova legge sulla Cooperazione è entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà la Legge 125/2014. Da questa data scatta il conto dei giorni previsti dalla legge per l’emanazione di una serie di regolamenti e altri adempimenti che costituiranno la fase di transizione dalla vecchia legge 49 alla nuova e dalla DGCS all’Agenzia. Nell’ultima fase legislativa, quella svoltasi nelle Commissioni di Camera e Senato, diversi nodi importanti sono stati di fatto rimandati proprio a questa fase regolamentale. Per questo motivo è ancora più importante seguire per quanto possibile cosa succederà nei prossimi 180 giorni con la consapevolezza che pochissimo trapelerà dalle stanze del ministero.
Ecco i passaggi chiave dei primi 12 mesi della nuova legge.

Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

Il primo effetto concreto della legge è l’istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrà istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (fine novembre). Il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato.

Statuto e dotazione dell’Agenzia
Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto dell’Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell’Agenzia stessa.
Entro la stessa data il MAECI dovrà concordare con il Ministro dell’economia e delle finanze la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.

Il riordino del MAECI
Entro centottanta giorni
su proposta del MAECI si dovrà provvedere, in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

Le ONG e l’idoneità
Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Su questo punto il dibattito è ancora aperto. Alcuni esperti e consulenti sostengono sul sito Quinonprofit che le modifiche approvate all’ultim’ora su questo articolo facciano venir meno l’automatismo che garantiva alle ONG l’iscrizione all’Anagrafe. Ora si tratterebbe comunque di un’istanza che ogni organizzazione dovrà presentare all’Anagrafe delle Onlus (Direzioni Regionali delle Entrate) entro fine febbraio 2015. Essendo un’istanza, la DRE può non ritenere conforme lo statuto se esso non è in linea formalmente con le prescrizioni di cui all’art 10 del D Lgs 460/97. Da qui il rischio per molte ONG di dover adeguare i propri statuti e perdere (temporaneamente o definitivamente) lo status di Onlus.


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