English version

Commissione Europea - Invito a presentare proposte n. 15

Data: 17/06/2015

Invito a presentare proposte IX-2016/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo» (2015/C 200/02)


Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

Obiettivo
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

Criteri di ammissibilità
Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:
a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l’intenzione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo (articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003).

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

Criteri di selezione
I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

Criteri di concessione
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l’esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:
a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
b) l’85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

Finanziamento a carico del bilancio dell’Unione
Gli stanziamenti per l’esercizio 2016 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 31 400 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio.

L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L’onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione.


•   altre informazioni


Pagina precedente