Data: 17/06/2015
Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo» (2015/C 200/03)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.
Obiettivo A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.» Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
Criteri di ammissibilità Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia: a) essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo; b) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata; c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto; d) non perseguire finalità di lucro; e) essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata. Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»
Criteri di selezione I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.
Criteri di concessione Conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l’esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente: a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali; b) l’85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.
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