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Legge 125, i rischi della transizione

Data: 21/12/2015

Il prossimo 31 dicembre è un giorno importante per la cooperazione allo sviluppo, segna infatti il passaggio definitivo dalla legge 49/87 alla nuova 125/2014. A partire dal 1 gennaio del 2016 entrano quindi in vigore definitivamente le prescrizioni della riforma della cooperazione e vengono abrogati i vecchi articoli della legge che per quasi trent’anni ha regolato questo settore. La transizione non si annuncia semplice poiché, nonostante siano passati oltre 16 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della nuova legge 125, molti passaggi sono in forte ritardo e si intravvedono all’orizzonte buchi normativi e rallentamenti delle attività in corso. Abbiamo raccolto una serie di preoccupazioni sollevate da diverse organizzazioni e di seguito cerchiamo di fare il punto sulla situazione.

Dalla DGCS all’Agenzia
Dal primo gennaio prossimo l’Agenzia esisterà formalmente. Si tratta di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che opera al fine di rafforzare l’efficacia, l’economicità, l’unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell’Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone (art. 2 dello statuto). Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l’Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987.
Sei mesi dopo l’entrata in vigore dello statuto (DM 22 luglio 2015, n. 113) dell’Agenzia conosciamo solo il nome della direttrice, Laura Frigenti, nominata a fine novembre e prossima all’insediamento insieme a tutti gli ex funzionari della DGCS che hanno optato per il trasferimento all’Agenzia. A loro si uniranno anche, come prescrive la legge, gli ex dipendenti dello IAO, Istituto Agronomico d’Oltremare.
Le procedure operative dell’Agenzia sono state abbozzate dalla DGCS e sottoposte alla neo direttrice appena dopo la sua nomina. L’articolo 25 dello statuto dell’Agenzia è per ora l’unico riferimento esistente per quanto riguarda la transizione e l’armonizzazione degli interventi in corso trasferiti dalla DGCS all’Agenzia.

Scompare l’idoneità delle ONG
Con l’abrogazione della legge 49 va in soffitta anche l’idoneità delle ONG riconosciuta alle organizzazioni italiane secondo specifici criteri proprio dalla DGCS del MAECI. Ad oggi l’elenco aggiornato ne conta 234. L’art.26 della legge 125/14 prevede infatti che l’idoneità sia di fatto sostituita dall’istituzione di un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. Secondo il regolamento istitutivo dell’agenzia stessa l’elenco dei soggetti della società civile sarebbe dovuto essere predisposto entro sei mesi dall’entrata in vigore, e cioè entro il 31 dicembre 2015.
Il punto non è di poco conto perché la disponibilità di questo elenco è anche condizione per il pieno funzionamento dell’Agenzia e per la partecipazione della società civile alla cooperazione pubblica. L’art. 17 dice infatti che per la realizzazione delle singole iniziative, l’Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, (soggetti della cooperazione) selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente. Per farla breve l’Agenzia, dovrebbe emettere dei bandi per i soggetti iscritti in questo elenco.
Il tempo è già scaduto e dell’elenco non c’è neanche l’ombra e nulla e dato sapere su come sarà predisposto. Le variabili sono diverse e non di poco conto.

Lo Statuto dell’Agenzia prevede solo di verificare che gli iscritti:
a) agiscano con modalità conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell’esercizio delle loro attività;
d) abbiano finalità statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.

La legge 125/14 invece e inoltre indica la necessità che l’iscrizione all’elenco sia tale da: verificare le competenze e l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo e poi ripete “sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l’Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3”.


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