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Data: 21/12/2015

Perciò è da escludere l’ipotesi che l’iscrizione nell’elenco possa avvenire solo sui 4 punti indicati nello statuto.

Il problema non riguarda solo le ONG poiché l’art.26 comma 2 prevede varie “categorie” di soggetti, una lista molto estesa rispetto alla legge 49/87 che riconosceva la possibilità di ottenere finanziamenti solo a soggetti molto specializzati. Sembra quindi scontato che alle distinzioni previste per la Società civile non profit debbano corrispondere caratteristiche diverse, che consentano di individuare specifici ruoli e diversi campi di collaborazione. Sembra quindi escluso che ci possa essere un solo e generico criterio di ammissione all’elenco.
Le opzioni che si prospettano sono quindi due: un unico elenco con diversi criteri di ammissione a seconda della specificità delle organizzazioni o diversi elenchi, uno per ogni categoria di organizzazioni elencate nell’art 26.

Non esistono più i contratti di cooperante e volontario
Un’altra questione di cui tener conto riguarda la questione dei contratti di volontari e cooperanti legati alla legge 49. Anche questi decadono ad esclusione dei contratti in essere. Quindi dal 1 gennaio 2016 il MAECI non potrà più registrare questo tipo di contratti che dovranno essere stipulati secondo altre forme contrattuali. Uno dei riferimenti in merito è l’accordo di armonizzazione siglato pochi mesi fa dai rappresentanti sindacali di Nidil CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP e le reti di ONG, AOI e LINK2007 che regola le collaborazioni coordinate e continuative. Questo finché non verranno identificati nuovi modelli contrattuali come prevede la stessa legge 125.

Le ONG chiedono un’azione urgente
Insomma le questioni aperte sono tantissime e riguardano in molti casi la gestione delle attività in corso. Tutto questo avviene senza nessuna comunicazione da parte del MAECI che anche durante la recente riunione del Consiglio Nazionale ha mancato di informare adeguatamente sulle problematiche legate alla transizione che pure era argomento previsto all’ordine del giorno. La questione è stata liquidata con una semplice e breve informativa che non evidenziava particolari criticità.

Le ONG di AOI hanno invece sottoposto al ministro Gentiloni e alla DGCS un documento che richiede una rapida azione per rispondere a queste e altre incombenze, in particolare al Comitato Congiunto (organo istituito dalla legge e ancora mai convocato). Il Comitato, presieduto dal Ministro degli esteri o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell’Agenzia. Inutile ribadire che manca all’appello il vice ministro, mai nominato dopo le dimissioni di Pistelli.

Le principale questioni sottoposte dalle ONG riguardano proprio i criteri di ammissione delle organizzazioni della Società civile non profit oltre che le condizioni e modalità per la selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, comprese quelle di emergenza.

L’AOI propone una visione inclusiva che permetta all’Agenzia di avvalersi di tutte le risorse disponibili nel sistema della Cooperazione che la nuova legge mira a promuovere e rafforzare. Un sistema di eleggibilità dei soggetti attento alla trasparenza e all’accountabilty delle organizzazioni, ma largamente inclusivo e differenziato circa gli altri requisiti.

Nello specifico si suggerisce oltre ad un livello base di accesso all’elenco uguale per tutti e non quantitativo, di individuare criteri differenziati e specifici per le organizzazioni o categorie descritte all’art. 26 della legge. Un sistema simile a quello dell’Unione Europea che consente forme e modalità di intervento differenziate che prevedano di mettere in gioco le articolate competenze di tutti i soggetti del sistema della cooperazione italiana.


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