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N. 724 del 21 ottobre 2005

Data: 21/10/2005

Newsletter della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

L’Euro-Attualità: Dalla Commissione

Approvazione di una Convenzione sulla diversità culturale all’UNESCO
Bruxelles, 20 ottobre 2005. La Conferenza generale dell’UNESCO ha approvato la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Negoziata congiuntamente dalla Commissione europea, a nome della Comunità e dalla Presidenza del Consiglio, a nome degli Stati membri, questa Convenzione costituisce una prima storica nei rapporti internazionali. Essa consacra infatti un consenso mai raggiunto fino allora dalla comunità internazionale su una serie di principi di base e di concetti legati alla diversità culturale. Questo testo costituisce la base di un nuovo pilastro di governance mondiale in materia culturale.
1. Qual è la portata del testo approvato dall’UNESCO?
La Convenzione dell’UNESCO consacra norme, principi e referenti comuni in materia di diversità culturale a livello mondiale. È la prima volta che si è potuto raggiungere un simile consenso su questi temi da parte di la comunità internazionale.
Questo testo contribuisce in particolare a riconoscere il ruolo e la legittimità delle politiche pubbliche nella protezione e nella promozione della diversità culturale, a riconoscere l’importanza della cooperazione internazionale e a promuoverla per far fronte alle situazioni di vulnerabilità culturali, soprattutto rispetto ai paesi in via di sviluppo, nonché a definire un’articolazione adeguata con gli altri strumenti internazionali che consente la messa in atto effettiva della Convenzione.
La Convenzione rappresenta peraltro una nuova piattaforma per affrontare la cultura nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile.
2. Unione europea e diversità culturale: in che modo la Comunità difende il principio della diversità culturale?
La preservazione e la promozione della diversità culturale figurano tra i principi fondatori della Comunità. Sono iscritti nel trattato, articolo 151 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 22.3.
In seno all’Unione, l’articolo 151 del trattato che ha consentito lo sviluppo di azioni culturali, soprattutto attraverso il programma Cultura 2000, esige inoltre la presa in considerazione della dimensione culturale nelle altre politiche comunitarie, ad esempio nella politica industriale nel caso del programma MEDIA Plus e nel mercato interno (libera circolazione dei servizi) per quanto riguarda la direttiva «Televisione senza frontiere».
Questo principio è anche pertinente per quanto concerne la dimensione esterna dell’azione comunitaria e l’articolo 151 richiede dalla CE e dai suoi Stati membri la promozione di questo modello nei loro rapporti internazionali, a titolo di contributo ad un ordine mondiale basato sullo sviluppo sostenibile, sulla coesistenza pacifica e sul dialogo tra le culture.
La Comunità ha quindi elaborato una politica di sviluppo ambiziosa che comprende una componente culturale con talune regioni del mondo, in particolare la regione Africa, Carabi, Pacifico (ACP), nonché il Mediterraneo e, più in generale, i paesi vicini dell’Unione. In questo quadro, le politiche della Comunità sostengono e mettono in atto taluni obiettivi specifici consacrati nella Convenzione approvata, come lo sviluppo di industrie culturali locali sostenibili e il miglioramento della circolazione delle opere culturali a livello globale, soprattutto provenienti dai paesi in via di sviluppo.
3. Chi ha negoziato questa Convenzione a nome dell’Unione europea?
La Comunità europea, attraverso la voce della Commissione europea e in virtù del mandato conferitole dal Consiglio nel novembre 2004, ha negoziato accanto agli Stati membri in seno all’UNESCO, di cui era portavoce la Presidenza del Consiglio in carica (tre presidenze successive: Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito) per tutta la durata del processo. Si tratta del modus operandi classico ogni qualvolta le competenze in gioco in una trattativa internazionale sono condivise tra la Comunità e i suoi Stati membri. Le posizioni comuni espresse dalla Commissione o dalla Presidenza, a seconda delle materie, sono state integralmente coordinate nel corso delle trattative.
Si trattava di una “prima” per la Comunità europea in quanto mai in precedenza aveva preso parte ad un negoziato su un testo normativo all’UNESCO.
Parlando quindi con una sola voce, l’Unione europea ha potuto per la prima volta agire come protagonista principale delle trattative in seno all’UNESCO.
Il Parlamento e in particolare la sua commissione «Cultura», ha seguito con attenzione queste trattative ed ha appoggiato l’azione comunitaria nel corso del processo.
4. In che modo questo testo costituisce un nuovo pilastro della governance mondiale?
La Convenzione dell’UNESCO consente di colmare un vuoto giuridico nella governance mondiale stabilendo una serie di diritti e obblighi, a livello nazionale e internazionale, destinat

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•   L’Euro-Informazione
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