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Invito a presentare proposte IX-2015/01 «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo» 2014/C 185/08

Data: 17/06/2014

17.06.2014

Commissione Europea - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Invito a presentare proposte IX-2015/01
«Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
2014/C 185/08


Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

1. Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»).

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004»).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso «il regolamento finanziario»).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (in appresso «le modalità di applicazione»).

2. Obiettivo

A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2015 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3. Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell’allegato 1 della summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

4. Criteri e documenti giustificativi

4.1. Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l’intenzione.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo (articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003).

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

4.2. Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario.


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